DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1979, n. 509 - Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70

Coming into Force24 Ottobre 1979
Published date23 Ottobre 1979
Enactment Date16 Ottobre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/10/23/079U0509/CONSOLIDATED/20010509
Official Gazette PublicationGU n.289 del 23-10-1979 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1979 con il quale, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1979, e' stata emanata l'ipotesi di accordo raggiunta il 31 luglio 1979 tra la delegazione degli enti pubblici e le organizzazioni sindacali, con l'esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54;

Considerata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 1979 con la quale, tenuto conto dei rilievi di legittimita' formulati dalla Corte dei conti, in sede di registrazione dell'anzidetto decreto, si e' ritenuto che anche le disposizioni contenute nell'art. 17, primo comma, quinta linea e nell'art. 33, quinto comma, non possano essere approvate perche' in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, con la esclusione delle disposizioni specificate nelle premesse, e' emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1979 PERTINI COSSIGA Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 19

Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70 (Roma, 31 luglio 1979).

Titolo I DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE
Art 1. - Periodo di validita' e campo di applicazione dell'accordo

La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' di quelli inclusi nella tabella allegata alla legge stessa successivamente alla sua entrata in vigore, e' stabilita dal presente accordo, per il periodo 30 dicembre 1978-29 dicembre 1981.

I contenuti dell'accordo sono definiti nell'ambito di un quadro di riferimento costituito dalle normative in atto vigenti per il personale degli altri maggiori settori della pubblica amministrazione, nell'intento di realizzare una effettiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici, secondo il principio di cui all'art. 26 della predetta legge 20 marzo 1975, n. 70.

Qualora negli altri settori del pubblico impiego dovessero intervenire sostanziali modificazioni dei trattamenti assunti conte termine di riferimento per la definizione del presente accordo, le parti si riuniranno per esaminare i riflessi delle nuove normative, ai fini di eventuali adeguamenti da attuare nel periodo di validita' dell'accordo stesso con le procedure di cui agli articoli 27 e 28 della citata legge. Alla stessa stregua si procedera' per la dirigenza con riferimento ai miglioramenti che dovessero intervenire per la dirigenza statale.

Nei confronti del personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma tra cui le leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo trova applicazione fino alla data in cui il personale medesimo, anche se in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, non abbia acquisito, attraverso l'inquadramento definitivo, una posizione giuridica e un trattamento economico diversi da quelli stabiliti a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'applicazione del presente accordo nei confronti dei dipendenti degli enti di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e' assicurata, fino alla data del definitivo inquadramento degli interessati presso le amministrazioni di destinazione, sulla base delle disposizioni che saranno emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per quanto concerne i relativi oneri che sono a carico del bilancio dello Stato.

Nel periodo di cui al primo comma restano in vigore le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente accordo.

Art 1. - Periodo di validita' e campo di applicazione dell'accordo

Ai sensi degli articoli 27, ultimo comma, e 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la disciplina stabilita dal presente accordo per il rapporto di lavoro del personale degli enti contemplati dalla legge medesima nonche' di quelli inclusi nell'apposita tabella successivamente alla sua entrata in vigore, ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale di approvazione.

I contenuti dell'accordo sono definiti nell'ambito di un quadro di riferimento costituito dalle normative in atto vigenti per il...

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