LEGGE 21 ottobre 1978, n. 641 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali

Coming into Force25 Ottobre 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/10/24/078U0641/CONSOLIDATED/19781106
Enactment Date21 Ottobre 1978
Published date24 Ottobre 1978
Official Gazette PublicationGU n.298 del 24-10-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, sono sostituite le parole: 1° gennaio 1979, con le altre: 31 marzo 1979.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 1-bis. - Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10) Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia", 11) Unione italiana di assistenza all'infanzia, 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, 15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli, 46) Consorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie, 51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente mostra mercato artigianato, 54) Ente italiano della moda, 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e incremento della pesca, della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente sia preposto un commissario, il medesimo assume le funzioni predette.

Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuita' delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi alle attivita' di cui al precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.

Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonche' all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.

Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei familiari dei caduti per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive competenze, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Art. 1-ter. - Per gli enti non compresi nell'articolo precedente e previsti dalla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salve le disposizioni di cui agli articoli successivi del presente decreto, rimangono ferme le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali degli enti provvedono a trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle funzioni trasferite nei rispettivi territori.

Dalla data indicata nel precedente comma le regioni o i comuni titolari delle funzioni assicurano la continuita' delle prestazioni avvalendosi delle strutture e del personale degli enti, anche anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 1-quater. - Dopo l'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e inserito il seguente comma:

"Il decreto dichiara altresi' l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorche' la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:

1) la non economicita' dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari".

Art. 1-quinquies. - L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione delle societa' di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso.

Le partecipazioni azionarie delle societa' inquadrate nel predetto ente nonche' i rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalita' giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislative:

  1. al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle societa' gia' facenti capo all'EAGAT;

  2. all'inquadramento nell'EFIM delle societa' o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, gia' inquadrate nell'EAGAT;

  3. al trasferimento alle regioni delle attivita', patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attivita' e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria, nonche' al trasferimento alle regioni interessate delle attivita' e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a.

    Art. 1-sexies. - Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 117 e dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dell'ONPI, dell'ENAOLI e dell'ENAL e' interamente ripartito fra le regioni, ai sensi del medesimo articolo 117, per essere attribuito, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 25 del predetto decreto presidenziale, ai comuni singoli o associati.

    Le entrate dell'ONPI sono ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinati ai comuni, singoli o associati.

    Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, le entrate dell'ONPI restano destinate all'assistenza agli anziani.

    Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di pensionamento di reversibilita' e per i superstiti, l'erogazione di assegni sostitutivi della pensione ai superstiti gia' erogati dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani, e' provvisoriamente assicurata da una apposita gestione speciale costituita presso l'INPS.

    La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua i contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale dell'INPS di cui al comma precedente.

    Fino al riordino con legge regionale delle materie trasferite, i comuni garantiscono le erogazioni economiche integrative agli orfani secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.

    Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite fra le regioni e alle stesse interamente destinate ai comuni tenuto conto della ripartizione della spesa dell'ENAOLI in base alla residenza degli assistiti nell'anno 1977, ad eccezione di una somma pari a lire 17 miliardi, che affluisce al fondo per la erogazione degli assegni di cui al quarto comma del presente articolo, amministrato dall'INPS.

    Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria la funzione dell'ENAOLI concernente l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislative 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35, e assunta dall'Istituto nazionale assicurazioni malattie, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale INAM dei lavoratori dell'industria.

    Le entrate dell'ENAL sono ripartite fra i comuni, ai sensi dell'articolo 120, primo e secondo comma, del...

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