DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481 - Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali

Coming into Force26 Agosto 1978
Enactment Date18 Agosto 1978
Published date25 Agosto 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/08/25/078U0481/CONSOLIDATED/19890313
Official Gazette PublicationGU n.237 del 25-08-1978
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle attivita' istituzionali degli enti di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa della definizione del procedimento disciplinato dall'art. 113 del citato decreto presidenziale;

Ritenuta la concorrente necessita' e urgenza di impedire che, in attesa della definizione del suddetto procedimento, una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio degli enti elencati nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di analoga tutela per quanto riguarda il patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali;

Ritenuta altresi' la necessita' e l'urgenza di definire l'ambito di applicazione dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1.

Il decimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sostituito dal seguente:

"In ogni caso qualora al 10 gennaio 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, ne' abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle attivita' istituzionali degli enti di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa della definizione del procedimento disciplinato dall'art. 113 del citato decreto presidenziale;

Ritenuta la concorrente necessita' e urgenza di impedire che, in attesa della definizione del suddetto procedimento, una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio degli enti elencati nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di analoga tutela per quanto riguarda il patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali;

Ritenuta altresi' la necessita' e l'urgenza di definire l'ambito di applicazione dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1.

Il decimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sostituito dal seguente:

"In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, ne' abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B".

Art 1 bis.

Art. 1-bis

((Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10) Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia", 11) Unione italiana di assistenza all'infanzia, 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, 15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli, 46) Consorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie, 51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente mostra mercato artigianato, 54) Ente italiano della moda, 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e incremento della pesca, della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente sia preposto un commissario, il medesimo assume le funzioni predette.

Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuita' delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi alle attivita' di cui al precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.

Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonche' all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.

Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei familiari dei caduti per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive competenze, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.))

Art 1 ter.

Art. 1-ter

((Per gli enti non compresi nell'articolo precedente e previsti dalla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salve le disposizioni di cui agli articoli successivi del presente decreto, rimangono ferme le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali degli enti provvedono a trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle funzioni trasferite nei rispettivi territori.

Dalla data indicata nel precedente comma le regioni o i comuni titolari delle funzioni assicurano la continuita' delle prestazioni avvalendosi delle strutture e del personale degli enti, anche anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.))

Art 1 quater.

Art. 1-quater

((Dopo l'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e inserito il seguente comma:

"Il decreto dichiara altresi' l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorche' la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:

1) la non economicita' dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari".))

Art 1 quinquies.

Art. 1-quinquies

((L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione delle societa' di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso.

Le partecipazioni azionarie delle societa' inquadrate nel predetto ente nonche' i rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalita' giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislative:

  1. al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle societa' gia' facenti capo all'EAGAT;

  2. all'inquadramento nell'EFIM delle societa' o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, gia' inquadrate nell'EAGAT;

  3. al trasferimento alle...

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