LEGGE 6 giugno 1977, n. 267 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il trasferimento delle societa' del gruppo all'I.R.I. e all'E.N.I

Coming into Force08 Giugno 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/06/07/077U0267/ORIGINAL
Enactment Date06 Giugno 1977
Published date07 Giugno 1977
Official Gazette PublicationGU n.153 del 07-06-1977
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il trasferimento delle societa' del gruppo all'I.R.I. ed all'E.N.I., con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: "sono assegnate in", e' inserita la seguente: "autonoma".

All'articolo 2 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Entro il termine improrogabile di cinque mesi dalla data del presente decreto i due enti provvedono, nel quadro di organici programmi di settore:

1) alla individuazione delle societa' o degli stabilimenti suscettibili di gestione economicamente equilibrata;

2) alla individuazione delle societa' o degli stabilimenti risanabili, anche mediante riconversione, ed alla predisposizione dei relativo piano di risanamento, tenuto anche conto del loro interesse strategico ai fini della economia nazionale;

3) alla individuazione delle societa' o degli stabilimenti per i quali e' conveniente, attese le finalita' proprie del sistema a partecipazione statale, promuovere la cessione a privati o ad altro ente di gestione;

4) alla individuazione delle societa' o degli stabilimenti che, per qualsiasi motivo, non siano suscettibili di economica gestione ed alla predisposizione del relativo piano di liquidazione.

L'E.N.I. provvede alla costituzione di uno specifico strumento per il coordinamento dell'attivita' delle aziende assegnategli in gestione fiduciaria operanti nel settore minerario-metallurgico e per l'approvvigionamento, anche sul mercato estero, delle materie prime all'uopo necessarie. A tal fine utilizza, oltre il proprio, altresi' il personale della Societa' italiana miniere - Italminiere S.p.a.

Ai fini degli ulteriori aggiornamenti delle indagini e studi previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1973, n. 69, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a stipulare con l'E.N.I. apposite convenzioni. Alla spesa relativa si provvede con apposito stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, dei commercio e dell'artigianato".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Nello stesso termine di cui all'articolo precedente i due enti sottopongono al Ministro per le...

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