LEGGE 20 marzo 1975, n. 70 - Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

Coming into Force03 Aprile 1975
Published date02 Aprile 1975
Enactment Date20 Marzo 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/04/02/075U0070/CONSOLIDATED/20010509
Official Gazette PublicationGU n.87 del 02-04-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Campo di applicazione)

Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attivita' e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformita' della presente legge.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le universita' e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.

La tabella allegata alla presente legge contiene lo elenco degli enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

Art 2.

(Soppressione degli enti e loro liquidazione)

Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonche' qualsiasi facolta' impositiva.

Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresi' vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.

Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi

territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti

stessi. Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trasferimento del personale, e' disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;

2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.

Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, provvisti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Art 3.

(Conferma, ristrutturazione e soppressione degli enti pubblici)

Il Governo della Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e' delegato ad emanare decreti aventi valore di legge contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese che andranno a integrare la tabella allegata alla presente legge.

Con gli stessi decreti e' disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o la fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare decreti aventi valore di legge anche prima della scadenza del triennio di cui al precedente articolo 2, per la soppressione degli enti non ritenuti necessari.

Ai fini della inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti necessari, ovvero per la valutazione dell'opportunita' della loro soppressione, ristrutturazione o fusione, il Governo terra' conto dei seguenti criteri:

1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;

2) della economicita' dei singoli enti nell'attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;

4) della competenza delle regioni.

Per l'emanazione dei decreti delegati si procedera', a mezzo di apposito comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio e nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ad una indagine condotta sull'attivita', sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttivita' dei singoli enti. Ove sia necessario procedere alla elaborazione elettronica dei dati, il comitato e' autorizzato ad avvalersi di istituti pubblici o di qualificate societa', preferibilmente a partecipazione statale.

Gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 1, sono obbligati a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutte le informazioni sull'organizzazione, sull'attivita' e sulla situazione degli enti che siano indicate nel decreto stesso. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza di diritto dall'ufficio o dall'impiego dei rappresentanti legali e dei direttori generali degli enti.

Gli enti stessi sono altresi' obbligati a fornire al comitato, entro i termini e con le modalita' dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni che siano loro richieste ed a consentire l'esecuzione presso i loro uffici delle ispezioni disposte dal comitato stesso. Per l'inosservanza di tali obblighi, i rappresentanti legali degli enti ed i funzionari responsabili sono puniti a norma dell'articolo 328 del codice penale.

I decreti delegati, ciascuno dei quali puo' riguardare uno o piu' enti, sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita una commissione parlamentare composta da undici senatori e da undici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei...

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