DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 548 - Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

Coming into Force23 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/23/096G0576/CONSOLIDATED/19990522
Published date23 Ottobre 1996
Enactment Date23 Ottobre 1996
Official Gazette PublicationGU n.249 del 23-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre interventi per le aree depresse e protette e per manifestazioni sportive internazionali;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare la legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativamente alle modalita' di erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui

  1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.

  2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui" e' aggiunta la parola "quindicennali,"; al comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,".

  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre interventi per le aree depresse e protette e per manifestazioni sportive internazionali;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare la legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativamente alle modalita' di erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui

  1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.

  2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui" e' aggiunta la parola "quindicennali,"; al comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,".

  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 2.

Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci

  1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Art 3.

Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

  1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorche' scaduti, fino al completamento delle attivita' progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

  2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti...

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