DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 118 - Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari

Coming into Force22 Aprile 1995
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/04/22/095G0167/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date21 Aprile 1995
Published date22 Aprile 1995
Official Gazette PublicationGU n.94 del 22-04-1995
Capo I INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di febbraio 1997 si terra' la manifestazione denominata "Campionati mondiali di sci alpino", nei territori di Sestriere e dell'Alta Valle di Susa, e che nel corso dello stesso anno si svolgeranno i "Giochi del Mediterraneo" nella citta' di Bari;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di realizzare interventi viari necessari per favorire l'afflusso e la mobilita' nelle zone interessate dallo svolgimento di dette manifestazioni sportive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997

  1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

  2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

    1. immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilita' del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorieta';

    2. realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

    3. congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;

    4. rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.

  3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilita' ed urgenza.

  4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di febbraio 1997 si terra' la manifestazione denominata "Campionati mondiali di sci alpino", nei territori di Sestriere e dell'Alta Valle di Susa, e che nel corso dello stesso anno si svolgeranno i "Giochi del Mediterraneo" nella citta' di Bari;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di realizzare interventi viari necessari per favorire l'afflusso e la mobilita' nelle zone interessate dallo svolgimento di dette manifestazioni sportive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997

  1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

  2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

    1. immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilita' del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorieta';

    2. realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

    3. congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;

    4. rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici , storici, artistici e paesaggistici, cui non si puo' in alcun modo derogare.

  3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilita' ed urgenza.

  4. Le procedure disciplinate dall'articolo 2 si applicano altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art 2.

Conferenza dei servizi

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. L'approvazione assunta all'unanimita', come risultante da apposito verbale della conferenza, debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il verbale costituisce approvazione dell'opera anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

  2. Per le opere degli enti locali la conferenza e' convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonche' le altre amministrazioni o enti interessati.

  3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

  4. Nel caso in cui l'unanimita' per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

  5. Si applica altresi' il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990 qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.

  6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art 2.

(Conferenza di servizi)

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 235. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 235. L'approvazione delle opere da parte della conferenza e' efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

  2. Per le opere degli enti locali la conferenza e' convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonche' le altre amministrazioni o enti interessati.

  3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici , architettonici e paesaggistici, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La...

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