Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che nel mese di febbraio 1997 si terra' la manifestazione denominata "Campionati mondiali di sci alpino", nei territori di Sestriere e dell'Alta Valle di Susa, e che nel corso dello stesso anno si svolgeranno i "Giochi del Mediterraneo" nella citta' di Bari;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di realizzare interventi viari necessari per favorire l'afflusso e la mobilita' nelle zone interessate dallo svolgimento di dette manifestazioni sportive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997
Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.
-
Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:
immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilita' del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorieta';
realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;
congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;
rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.
Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilita' ed urgenza.
Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che nel mese di febbraio 1997 si terra' la manifestazione denominata "Campionati mondiali di sci alpino", nei territori di Sestriere e dell'Alta Valle di Susa, e che nel corso dello stesso anno si svolgeranno i "Giochi del Mediterraneo" nella citta' di Bari;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di realizzare interventi viari necessari per favorire l'afflusso e la mobilita' nelle zone interessate dallo svolgimento di dette manifestazioni sportive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997
Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.
-
Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:
immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilita' del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorieta';
realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;
congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;
rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici , storici, artistici e paesaggistici, cui non si puo' in alcun modo derogare.
Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilita' ed urgenza.
Le procedure disciplinate dall'articolo 2 si applicano altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.