IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale e' stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' l'Accordo di applicazione della Parte IX della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in particolare la Parte V (Zona economica esclusiva);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni;
Vista la legge del 23 ottobre 2009, n. 157, che disciplina gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e, in particolare, l'articolo 4;
Visti i rilevanti accordi in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio culturale subacqueo, tra i quali:
la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e altre sostanze, fatta a Londra il 29 dicembre 1972, entrata in vigore il 30 agosto 1975, ratificata con legge 2 maggio 1983, n. 305, e il relativo Protocollo di cui alla legge 13 febbraio 2006, n. 87;
la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata in vigore il 12 febbraio 1978 e relativi Protocolli, ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30;
l'Accordo RAMOGE firmato a Monaco il 10 maggio 1976 e ratificato in Italia con legge n. 743 del 24 ottobre 1980;
la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438;
la Convenzione sulla diversita' biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in particolare la Decisione IX/20 (Marine and coastal biodiversity) relativa all'istituzione di aree marine protette oltre il limite della giurisdizione nazionale, adottata nella 9ª Conferenza delle Parti Contraenti, svoltasi a Bonn (Germania) dal 19 al 30 maggio 2008;
l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, entrato in vigore il 1° giugno 2001, ratificato dall'Italia con legge 10 febbraio 2005, n. 27;
l'Accordo internazionale per la costituzione di un...