DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

Coming into Force24 Novembre 2007
Enactment Date06 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/11/09/007G0214/ORIGINAL
Published date09 Novembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento prodotto dalle navi;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 12 luglio 1989, recante disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1989;

Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare l'articolo 7;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2006, n. 113;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico;

Vista la risoluzione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) 117(52) e 118 (52) del 15 ottobre 2004;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema di monitoraggio e di informazione del traffico navale;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

Vista la legge 13 febbraio 2006, n. 87, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita'

  1. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «Convenzione Marpol 73/78»: la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;

  2. «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

  3. «scarico»: ogni...

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