LEGGE 31 dicembre 1982, n. 979 - Disposizioni per la difesa del mare

Coming into Force02 Febbraio 1983
Enactment Date31 Dicembre 1982
Published date18 Gennaio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/01/18/082U0979/CONSOLIDATED/20200229
Official Gazette PublicationGU n.16 del 18-01-1983 - Suppl. Ordinario
TITOLO I NORME PROGRAMMATICHE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, e' approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attivita' in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.

Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.

Il Ministro della marina mercantile provvede altresi' a regolare l'esercizio delle attivita' marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979.

TITOLO II VIGILANZA IN MARE
Art 2.

Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

  1. alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

  2. al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

  3. alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui alla precedente lettera b).

Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.

Art 3.

Per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 2 il Ministro della marina mercantile provvedera' ad organizzare una rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attivita' svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.

Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonche' per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.

Per il sistema di sorveglianza sulle attivita' che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:

1) Mar Ligure e Alto Tirreno;

2) Medio e Basso Tirreno;

3) Acque della Sardegna;

4) Acque della Sicilia;

5) Ionio e Basso Adriatico;

6) Alto e Medio Adriatico.

La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attivita' svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma nonche' agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.

Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo articolo 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e limette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il Centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonche' per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino.

Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni.

Art 4.

Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unita' navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocita', di aeromobili nonche' di mezzi di trasporto e di rimorchio.

Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessita', della vita umana in mare, nonche' per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.

In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilita', si potra' far luogo al noleggio temporaneo delle unita' occorrenti.

Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unita' di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.

Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile puo' stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi...

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