LEGGE 8 aprile 1976, n. 203 - Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere

Coming into Force28 Maggio 1976
Published date13 Maggio 1976
Enactment Date08 Aprile 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/13/076U0203/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.126 del 13-05-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prescritti dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel novembre 1973, sono affidate in concessione, con decreto del Ministro per la marina mercantile, alle societa' a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste.

Le convenzioni, che dovranno disciplinare anche in deroga alla normativa vigente il regime della concessione, saranno stipulate tra il Ministero della marina mercantile e le societa' concessionarie entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni dovranno anche indicare le condizioni e le modalita' per l'eventuale utilizzazione degli impianti di cui al primo comma da parte delle navi-cisterna e petroliere in transito o che svolgano operazioni di carico e scarico nei porti italiani.

La concessione della gestione degli impianti di cui al primo comma non potra' comunque avere scadenza posteriore a quella della concessione per la gestione dei bacini di carenaggio interessati.

Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere alle predette societa' contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa necessaria e documentata per la realizzazione delle opere prescritte.

Detti contributi possono altresi' essere concessi, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma e' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

Art 2.

Il Ministro per la marina mercantile, per le esigenze di cui al precedente articolo 1 e nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita nell'articolo medesimo, puo' assumere impegni per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun anno purche' i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti dei rispettivi...

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