LEGGE 16 luglio 1998, n. 239 - Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalita' ambientali

Coming into Force23 Luglio 1998
Enactment Date16 Luglio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/22/098G0285/CONSOLIDATED/20010404
Published date22 Luglio 1998
Official Gazette PublicationGU n.169 del 22-07-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto, e' autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o piu' atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, di seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l'International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185, e con il proprietario e l'assicuratore della nave.

  2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' di Stato, la transazione verra' stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato.

Art 2.
  1. La transazione dovra' assicurare allo Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata.

  2. Nella transazione dovra' essere pattuita, inoltre, la corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del suo assicuratore, di una somma pari all'ammontare del costo complessivo delle perizie tecniche d'ufficio espletate nel procedimento penale per i reati contestati in relazione all'evento Haven. La pattuizione avra' effetto anche nell'ipotesi di assoluzione degli imputati.

  3. Nella transazione potra' essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua stipula all'International Oil Pollution Compensation Fund ed al proprietario e all'assicuratore della nave. La transazione e' stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti coobbligati.

  4. Nella transazione dovra' essere previsto che il proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle azioni risarcitorie in atto, ancorche' proposte in via sostitutiva ai...

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