LEGGE 6 aprile 1977, n. 185 - Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione

Coming into Force28 Maggio 1977
Enactment Date06 Aprile 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/05/13/077U0185/ORIGINAL
Published date13 Maggio 1977
Official Gazette PublicationGU n.129 del 13-05-1977 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni di cui alle lettere a) e b) e ad aderire alla convenzione di cui alla lettera c):

  1. convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;

  2. convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;

  3. convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli XI, XV e 40 delle convenzioni stesse.

Art 3.

Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, col Ministro per la sanita' e col Ministro per la marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione indicata alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, nonche' a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi piu' gravi o di reiterazione, potra' essere aumentata fino al triplo.

Art 4.

I dati che, ai sensi dell'articolo 15 della convenzione del 18 dicembre 1971 di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge ogni Stato contraente deve fornire al Fondo internazionale istituito dalla convenzione suddetta, sono comunicati all'amministratore del Fondo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art 5.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure, nonche' per il pagamento degli eventuali indennizzi previsti dalla convenzione sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, lettera a), si provvede con l'istituzione di appositi capitoli, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, aventi natura di spesa obbligatoria.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - RUFFINI - BISAGLIA - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'INTERVENTION EN HAUTE MER EN CAS D'ACCIDENT ENTRAINANT OU POUVANT ENTRAINER UNE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI SINISTRI CHE CAUSINO O POSSANO CAUSARE INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

Gli Stati parti della presente Convenzione, consci della necessita' di proteggere gli interessi delle loro popolazioni dalle gravi conseguenze di sinistri marittimi, comportanti il rischio di inquinamento del mare e del litorale da idrocarburi,

Convinti che in tali circostanze per proteggere i detti interessi potrebbe rendersi necessaria l'adozione di eccezionali misure in alto mare e che dette misure non pregiudicherebbero in alcun modo il principio della liberta' dell'alto mare,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I
  1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono adottare, in alto mare, le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo a o fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze.

  2. Tuttavia, nessuna delle misure adottate in base alla presente Convenzione sara' presa nei confronti di navi da guerra od altri bastimenti appartenenti ad uno Stato o da esso gestiti e adibiti esclusivamente, all'epoca del sinistro, ad uso governativo e non commerciale.

Articolo II

Ai fini della presente Convenzione:

  1. L'espressione "sinistro marittimo" sta ad indicare una collisione tra navi, un incaglio od altro incidente di navigazione od altro evento a bordo della nave o all'esterno di essa che avrebbe per conseguenza sia danni materiali, che una minaccia immediata di danni materiali per la nave o il suo carico;

  2. Il termine "nave" sta ad indicare:

    1. qualsiasi tipo di bastimento che viaggi sul mare e

    2. qualsiasi apparecchio galleggiante, ad eccezione delle installazioni o di altri dispositivi utilizzati per l'esplorazione del fondo marino, degli oceani e del loro sottosuolo o per lo sfruttamento delle loro risorse;

  3. Il termine "idrocarburi" indica il petrolio grezzo, la nafta, il gasolio e l'olio lubrificante.

  4. L'espressione "interessi connessi" indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente lesi o minacciati dall'incidente marittimo e riguardanti in particolare:

    1. le attivita' marittime costiere, portuali o di estuario, ivi comprese le attivita' di pesca, costituenti un mezzo essenziale di sussistenza per le persone interessate;

    2. le attrazioni turistiche della regione considerata;

    3. la salute delle popolazioni rivierasche ed il benessere della regione considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora;

  5. Il termine "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.

Articolo III

Il diritto di uno Stato rivierasco di adottare provvedimenti, in conformita' dell'articolo I, viene esercitato alle seguenti condizioni:

  1. prima di adottare i provvedimenti, uno Stato rivierasco consulta gli altri Stati interessati del sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera;

  2. lo Stato rivierasco notifica senza indugio le misure previste alle persone fisiche o giuridiche note allo Stato rivierasco o segnalate ad esso nel corso delle consultazioni come aventi degli interessi che potrebbero verosimilmente essere compromessi o lesi da tali misure. Lo Stato rivierasco prende in considerazione le proposte che dette persone possono sottoporgli;

  3. prima di adottare dei provvedimenti lo Stato rivierasco puo' procedere alla consultazione di esperti indipendenti da scegliere su di una lista che sara' tenuta aggiornata dall'Organizzazione;

  4. nei casi di urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati, lo Stato rivierasco puo' adottare le misure che siano state rese necessarie dall'urgenza senza notifiche o consultazioni preliminari o...

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