LEGGE 29 settembre 1980, n. 662 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973

Coming into Force07 Novembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/10/23/080U0662/ORIGINAL
Enactment Date29 Settembre 1980
Published date23 Ottobre 1980
Official Gazette PublicationGU n.292 del 23-10-1980 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ed il protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con allegati, adottati a Londra il 2 novembre 1973.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 della convenzione ed all'articolo VI del protocollo.

Art 3.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure previste dal protocollo sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante la istituzione di apposito capitolo, avente natura obbligatoria, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 settembre 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - SIGNORELLO - BIASINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO

International Convention

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI

LE PARTI DELLA CONVENZIONE,

CONSCE della necessita' di proteggere l'ambiente in generale e l'ambiente marino in particolare,

RICONOSCENDO che gli scarichi deliberati, per negligenza o accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi costituiscono una grave fonte di inquinamento,

RICONOSCENDO anche l'importanza della Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine provocato da idrocarburi, primo strumento multilaterale che abbia avuto per obiettivo essenziale la protezione dell'ambiente, e sensibili al notevole contributo che tale Convenzione ha dato alla preservazione dei mari e dei litorali dall'inquinamento,

DESIDEROSE di porre fine all'inquinamento intenzionale dell'ambiente marino causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive e di ridurre al massimo gli scarichi accidentali di questo tipo di sostanze,

RITENENDO che il mezzo migliore per realizzare tale obiettivo sia di fissare delle norme di portata universale e che non si limitino all'inquinamento causato da idrocarburi,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1 - Obblighi generali derivanti dalla Convenzione
  1. Le Parti della Convenzione si impegnano a dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, nonche' a quelle degli Allegati dai quali sono vincolate, al fine di prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto allo scarico di sostanze nocive o di effluenti contenenti tali sostanze che contravvengono alle disposizioni della Convenzione.

  2. Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento ai suoi Protocolli e Allegati.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione in senso contrario:

  1. "Norme" indicano le norme figuranti nell'Allegato della presente Convenzione.

  2. "Sostanza nociva" indica ogni sostanza la cui introduzione in mare e' suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione.

  3. a) "Rigetto", quando si riferisce alle sostanze nocive o ai liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo.

    b) Il "rigetto" non include:

    i) lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; ne'

    ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani; ne'

    iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l'inquinamento.

  4. "Nave" indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante nell'ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o galleggianti.

  5. "Autorita'" indica il Governo dello Stato che esercita la propria autorita' sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Autorita' e' il Governo di tale Stato. Nel caso delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed allo sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorita' e' il Governo dello Stato rivierasco interessato.

  6. "Incidente" indica un evento che comporti o sia suscettibile di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza.

  7. "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.

Articolo 3 - Campo di applicazione
  1. La presente Convenzione si applica:

    1. alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una

      Parte della Convenzione, e

    2. alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte ma che operano sotto l'autorita' di tale Parte.

  2. Nessuna disposizione del presente articolo potrebbe essere interpretata come suscettibile di recare pregiudizio ai diritti sovrani delle Parti sul fondo dei mari e sul sottosuolo adiacente alle coste ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali o come suscettibile di estendere tali diritti, in conformita' del diritto internazionale.

  3. La presente Convenzione non si applica ne' alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie ne' alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantoche' quest'ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacita' operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto cio' sia ragionevole e praticabile.

Articolo 4 - Violazioni
  1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione e' punita dalla legge dell'Autorita' da cui dipende la nave in questione, qualunque sia il luogo in cui avviene l'infrazione. Se l'Autorita' e' informata di una tale infrazione ed e' convinta che esistono prove sufficienti per permetterle di iniziare dei procedimenti per la presunta infrazione, essa inizia tali procedimenti al piu' presto...

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