DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 196 - Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale

Coming into Force08 Ottobre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/09/23/005G0218/CONSOLIDATED/20200914
Published date23 Settembre 2005
Enactment Date19 Agosto 2005
Official Gazette PublicationGU n.222 del 23-09-2005
Titolo I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e dell'ambiente e della tutela del territorio; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita'

  1. Scopo del presente decreto e' di istituire un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, di una migliore risposta delle autorita' in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "strumenti internazionali pertinenti" i seguenti strumenti internazionali, ed i relativi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni, in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano agli strumenti stessi:

    1) "MARPOL": la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978;

    2) "SOLAS": la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche;

    3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;

    4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;

    5) "SAR": la convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;

    6) "Codice ISM": il codice internazionale per la gestione della sicurezza;

    7) "Codice IMDG": il codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose;

    8) "Codice IBC": il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;

    9) "Codice IGC": il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

    10) "Codice BC": il Codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;

    11) "Codice INF": il Codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi;

    12) "Risoluzione IMO A851 (20)": la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino";

    13) "Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente per titolo "VDR";

  2. "armatore": la persona fisica o giuridica che esercita l'attivita' di gestione della nave;

  3. "agente": la persona incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;

  4. "spedizioniere ovvero caricatore": la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale e' stipulato il contratto;

  5. "compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;

  6. "nave": qualsiasi costruzione destinata al trasporto marittimo;

  7. "merci pericolose":

    1) le merci classificate nel Codice IMDG;

    2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC;

    3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC;

    4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC;

    5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;

  8. "merci inquinanti":

    1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL, allegato I;

    2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II;

    3) le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;

  9. "unita' di carico": un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile;

  10. "indirizzo": il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessita', un contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione, l'autorita' marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;

  11. "amministrazione": il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

  12. "autorita' marittima": gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ovvero i Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio ovvero i Centri VTS come definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, secondo la specifica funzione espletata e connessa alla caratteristica o tipologia dell'intervento o del servizio fornito;

  13. "luogo di rifugio": il porto, la parte di un porto o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo;

  14. "servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)": il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS;

  15. "sistema di identificazione automatica (AIS)": il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO;

  16. "sistema di rotte navali": qualsiasi sistema che organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;

  17. "nave tradizionale": qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;

  18. "sinistro": il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "strumenti internazionali pertinenti" nella loro versione aggiornata:

1) "MARPOL": la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978;

2) "SOLAS": la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche;

3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;

4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973...

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