DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 662 - Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979

Coming into Force16 Dicembre 1994
Enactment Date28 Settembre 1994
Published date01 Dicembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/12/01/094G0688/CONSOLIDATED/20070326
Official Gazette PublicationGU n.281 del 01-12-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, il cui articolo I impegna le parti ad "adottare ogni provvedimento legislativo od altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla convenzione e al suo allegato, che e' parte integrante della convenzione";

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 1 giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno 1979, di approvazione delle "Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazione";

Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare a quanto stabilito nella convenzione dinanzi citata e segnatamente al capitolo 2 del suo allegato;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della difesa; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

  1. per "soccorso marittimo", tutte le attivita' finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;

  2. per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale e' stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147;

  3. per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera b), che e' parte integrante della convenzione medesima.

Art 2.
  1. L'autorita' nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione e' il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art 3.
  1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformita' della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che:

  1. il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);

  2. le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center);

  3. i comandi di porto costituiscono le unita' costiere di guardia;

  4. le unita' navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo.

Art 4.
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, nonche' dall'art. 727 dello stesso codice per cio' che concerne il soccorso ad aeromobili in pericolo, gli organismi indicati nell'art. 3 svolgono i compiti di cui al presente articolo.

  2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), assicura l'organizzazione generale dei servizi marittimi di ricerca e salvataggio, coordina le operazioni di ricerca e salvataggio nell'ambito dell'intera regione di interesse italiano sul mare e tiene contatti con i centri di coordinamento del soccorso degli altri Stati.

  3. Le direzioni marittime, quali centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.), assicurano il coordinamento delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, secondo le direttive specifiche o le deleghe del centro nazionale (I.M.R.C.C.) nel proprio settore, individuato dalle acque marittime di interesse nazionale ed internazionale che si estendono in profondita' dalla linea di costa delle rispettive giurisdizioni, cosi' come specificato all'articolo 6 e riportato nella rappresentazione grafica allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante.

  4. I comandi di porto, quali unita' costiere di guardia (U.C.G.), dispongono l'intervento delle unita' di soccorso marittimo da essi dipendenti dislocate nella loro giurisdizione e ne mantengono il controllo operativo, salvo che l'I.M.R.C.C. disponga diversamente.

  5. Le unita' di soccorso marittimo intervengono nelle operazioni di soccorso secondo le pianificazioni delle unita' costiere di guardia, redatte e disposte dai centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) per l'impiego di mezzi disponibili nelle aree di propria giurisdizione.

Art 5.
  1. Il centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) e le unita' costiere di guardia...

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