LEGGE 3 aprile 1989, n. 147 - Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione

Coming into Force28 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/04/27/089G0161/ORIGINAL
Enactment Date03 Aprile 1989
Published date27 Aprile 1989
Official Gazette PublicationGU n.97 del 27-04-1989 - Suppl. Ordinario n. 31
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo V della convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1979 SULLA RICERCA ED IL SALVATAGGIO

IN MARE

LE PARTI ALLA CONVENZIONE.

PRENDENDO ATTO della grande importanza che nelle varie convenzioni rivestono l'assistenza alle persone in pericolo in mare e l'installazione da parte di tutti gli Stati costieri di strumenti adeguati ed efficaci per la vigilanza costiera e per i servizi di ricerca e di salvataggio.

AVENDO ESAMINATO la Raccomandazione n. 40 della Conferenza internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, che riconosce l'opportunita' di coordinare le attivita' di un certo numero di organizzazioni intergovernative riguardo alla sicurezza in mare e al di sopra del livello del mare.

DESIDERANDO intensificare e promuovere queste attivita' grazie alla creazione di un piano internazionale di ricerca e di salvataggio in mare, che risponda alle necessita' del traffico marittimo in materia di salvataggio delle persone in pericolo in mare.

AUSPICANDO di favorire la cooperazione tra le organizzazioni di ricerca e di salvataggio del mondo intero e tra tutti coloro che partecipano ad operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I

Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

Le Parti si impegnano ad adottare ogni provvedimento legislativo o altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla

Convenzione ed al suo Allegato, che e' parte integrante della

Convenzione. Salvo disposizione espressamente contraria, ogni riferimento alla Convenzione costituisce anche un riferimento al suo Allegato.

ARTICOLO II

Altri trattati e interpretazione

  1. Nessuna disposizione della Convenzione pregiudichera' la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in virtu' della Risoluzione 2750 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e posizioni giuridiche presenti o future di qualsiasi Stato riguardo al diritto del mare e alla natura o l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero e dello Stato di bandiera.

  2. Nessuna disposizione della Convenzione dovra' essere interpretata in modo da pregiudicare gli obblighi o i diritti delle navi, definiti in altri strumenti internazionali.

    ARTICOLO III

    Emendamenti

  3. La Convenzione potra' essere modificata attraverso l'una e l'altra delle procedure di cui ai successivi paragrafi 2. e 3.

  4. Emendamento successivo ad un esame condotto dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come "l'Organizzazione"):

    1. ogni emendamento proposto da una Parte ed inviato al Segretario Generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come "il Segretario Generale"), ovvero ogni emendamento ritenuto necessario dal Segretario Generale a seguito di un emendamento ad una disposizione equivalente dell'Allegato 12 alla Convenzione relativa

      all'aviazione civile interna

      zionale verra' inviato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti, almeno sei mesi prima del suo esame da parte del Comitato per la sicurezza in mare.

    2. Le Parti, siano esse membri o meno dell'Organizzazione, saranno autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato per la sicurezza in mare per l'esame e l'adozione degli emendamenti.

    3. Gli emendamenti verranno adottati con una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento.

    4. Gli emendamenti adottati conformemente al comma c) saranno comunicati per l'accettazione a tutte le Parti a cura del Segretario Generale.

    5. Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato verra' ritenuto accettato alla data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto uno strumento di accettazione dai due terzi delle Parti.

    6. Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 verra' considerata accettata allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui esso e' stato comunicato alle Parti per la loro accettazione. Tuttavia, se nel corso di questo periodo di un anno piu' di un terzo delle parti avranno notificato al Segretario Generale che esse sollevano un'obiezione contro detto emendamento, questo ultimo verra' considerato come non accettato.

    7. Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato entrera' in vigore:

    8. nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui esso e' considerato accettato;

      ii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo che la condizione di cui al comma e) e' stata soddisfatta o prima che l'emendamento entri in vigore, alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento;

      iii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo la data dell'entrata in vigore dell'emendamento, trenta giorni dopo il deposito di uno strumento di accettazione.

    9. Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 entrera' in vigore nei confronti di tutte le Parti, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformita' al paragrafo f) e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui e' considerato come accettato. Tuttavia prima della data fissata per l'entrata in vigore di un emendamento, ciascuna Parte potra' notificare al Segretario Generale che si esime dal dare effetto all'emendamento per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore o per un periodo piu' lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare al momento dell'adozione dell'emendamento cosi' decide.

  5. Emendamento con convocazione di una Conferenza:

    1. Su richiesta di una Parte appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convochera' una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione. Le proposte di emendamenti verranno inviate dal Segretario Generale a tutte le Parti almeno sei mesi prima del loro esame da parte della Conferenza.

    2. Gli emendamenti verranno adottati da detta Conferenza con la

      maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a

      condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento. Gli emendamenti cosi' adottati verranno comunicati dal Segretario Generale a tutte le Parti per l'accettazione.

    3. A meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento verra' considerato come accettato ed entrera' in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai comma e, f), g) e h) del paragrafo 2., a condizione che i riferimenti del comma h) del paragrafo 2. al Comitato per la sicurezza in mare, allargato conformemente alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2. vengano considerati come riferimenti alla Conferenza.

  6. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento o ogni notifica comunicata in virtu' del comma h) paragrafo 2. dovra' essere inviato per iscritto al Segretario Generale. Quest'ultimo informera' tutte le Parti di detta comunicazione e della data della sua ricezione.

  7. Il Segretario generale informera' gli Stati di ogni emendamento che entrera' in vigore nonche' della data della loro entrata in vigore.

ARTICOLO IV

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1) La Convenzione e' aperta alla firma, presso la Organizzazione, dal 1› novembre 1979 al 31 ottobre 1980, e resta in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire Parti della Convenzione attraverso:

  1. firma senza riserva quanto alla ratifica, accettazione o

    approvazione; o

  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione,

    seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

  3. adesione.

    2) La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano attraverso il deposito di uno strumento, volto a questo effetto, presso il Segretario Generale.

    3) Il Segretario Generale informa gli Stati di ogni firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del deposito.

    ARTICOLO V

    Entrata in vigore

    1. La Convenzione entrera' in vigore 12 mesi dopo la data in cui 15 Stati saranno divenuti Parti di detta Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo IV.

    2. Per gli Stati che ratificheranno, accetteranno...

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