DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 182 - Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico

Coming into Force06 Agosto 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/07/22/003G0206/CONSOLIDATED/20170104
Enactment Date24 Giugno 2003
Published date22 Luglio 2003
Official Gazette PublicationGU n.168 del 22-07-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 32 e l'allegato B che conferisce delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'interno, delle attivita' produttive e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Obiettivi

  1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche' di migliorare la disponibilita' e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

Art 2.

Definizioni

  1. Al fine del presente decreto, si intende per:

    1. nave: unita' di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonche' le unita' di cui alle lettere f) e g);

    2. Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

    3. rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonche' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

    4. residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

    5. impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

    6. peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

    7. imbarcazione da diporto: unita' di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalita' sportive o ricreative;

    8. porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

    9. Autorita' competente: l'Autorita' portuale, ove istituita, o l'Autorita' marittima.

  2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art 2.

Definizioni

  1. Al fine del presente decreto, si intende per:

    1. nave: unita' di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonche' le unita' di cui alle lettere f) e g);

    2. Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

    3. rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonche' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

    4. residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

    5. impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

    6. peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

    7. imbarcazione da diporto: unita' di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalita' sportive o ricreative;

    8. porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

    9. Autorita' competente: l'Autorita' portuale, ove istituita, o l'Autorita' marittima.

  2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 1

Art 3.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica:

    1. alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;

    2. ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).

  2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.

  3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.

Art 4.

Impianti portuali di raccolta

  1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e' dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti...

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