LEGGE 13 febbraio 2006, n. 87 - Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati

Coming into Force15 Marzo 2006
Enactment Date13 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/14/006G0086/ORIGINAL
Published date14 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.61 del 14-03-2006 - Suppl. Ordinario n. 60
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione all'adesione

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 18.840 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Protocole
Allegati

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo
Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO DEL 1996 ALLA CONVENZIONE DEL 1972 SULLA

PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO DEI MARI CAUSATO

DALL'IMMERSIONE DI RIFIUTI

LE PARTI CONTRAENTI AL PRESENTE PROTOCOLLO

SOTTOLINEANDO la necessita' di tutelare l'ambiente marino e di promuovere l'utilizzazione ed una conservazione duratura delle risorse marine,

NOTANDO a tale riguardo i risultati ottenuti nel quadro della Convenzione del 1972 sulla prevenzione dall'inquinamento dei mari derivante dall'immersione di rifiuti ed in particolare l'evoluzione verso approcci fondati sulla precauzione e la prevenzione;

NOTANDO ALTRESI' il ruolo svolto a tale riguardo dagli strumenti regionali e nazionali che mirano a tutelare l'ambiente marino e che tengono conto delle circostanze e dei bisogni particolari di tali Stati e regioni,

RIBADENDO l'utilita' di un approccio mondiale di tali questioni, ed in particolare l'importanza per le Parti contraenti di collaborare e cooperare in permanenza in vista di attuare la Convenzione ed il Protocollo,

RICONOSCENDO che puo' essere auspicabile adottare, a livello nazionale o regionale, misure piu' rigorose per prevenire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino di quelle previste dalle convenzioni internazionali o da altri tipi di accordi di portata mondiale,

TENENDO CONTO delle azioni e degli accordi internazionali pertinenti ed in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e l'Agenda 21.,

CONSAPEVOLI INOLTRE degli interessi e delle capacita' degli Stati in via di sviluppo ed in particolare dei piccoli Stati isolani in via di sviluppo;

CONVINTE che nuove disposizioni internazionali volte a prevenire, ridurre e ove cio' possibile all'atto pratico eliminare l'inquinamento dei mari derivante dall'immersione, possono e devono essere prese senza indugio in vista di proteggere e di preservare l'ambiente marino e di gestire le attivita' umane in modo che l'ecosistema marino continui a sostenere le legittime utilizzazioni del mare ed a corrispondere ai bisogni delle generazioni attuali e future.

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo:

1 "Convenzione" designa la Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari risultante dall'immersione di rifiuti, come modificata.

2 "Organizzazione"designa l'Organizzazione marittima internazionale.

3 "Segretario Generale" designa il Segretario Generale dell' Organizzazione.

4 1. "Immersione" designa:

1 qualsiasi deliberato scarico in mare di rifiuti o di altre materie provenienti da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere artificiali in mare;

2 perforare in mare navi, aeronavi, piattaforme o altre strutture artificiali in mare, in modo da creare vie d'acqua per farle colare a picco;

3 qualsiasi deposito di rifiuti o di altre materie, sul fondo del mare nonche' nel suo sottosuolo, provenienti da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere artificiali in mare; e

4 qualsiasi abbandono o ribaltamento in loco di piattaforme o di altre opere artificiali in mare, al sol fine di una loro deliberata eliminazione

  1. Il termine "immersione" non include:

  2. lo scarico in mare di rifiuti o di altre materie risultanti o provenienti dalla normale gestione di navi, aeronavi, piattaforme o altre opere artificiali in mare nonche' il loro equipaggiamento, ad eccezione dei rifiuti o di altre materie trasportate o trasbordate su navi, aeronavi, piattaforme o altre opere artificiali in mare che sono utilizzate per l'eliminazione di tali materie, o che provengono dal trattamento di tali rifiuti o di altre materie a bordo di tali navi, aeronavi, piattaforme o altre strutture artificiali.

  3. il deposito di materie per fini diversi dal loro semplice scarico, fermo restando che tale deposito non sia incompatibile con l'oggetto del presente Protocollo; e;

  4. nonostante le disposizioni del paragrafo 4.1.4, l'abbandono in mare di materie (ad esempio cavi, oleodotti o apparecchi per la ricerca marina) depositate per fini diversi dalla loro semplice eliminazione.

  5. L'eliminazione o il deposito di rifiuti o di altre materie risultante direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento off-shore delle risorse minerali dei fondi marini, non rientra fra le disposizioni del presente Protocollo.

  6. 1."Incenerimento in mare"designa la combustione a bordo di una nave, di una piattaforma o di altra struttura artificiale in mare, di rifiuti o altre materie al fine della loro deliberata eliminazione per mezzo di distruzione termica.

  7. L'espressione "incenerimento" in mare non concerne l'incenerimento di rifiuti o di altre materie a bordo di una nave, di una piattaforma o altra struttura artificiale in mare, se tali rifiuti o altre materie risultano dalla normale utilizzazione di detta nave, piattaforma o altra struttura artificiale.

  8. "Navi ed aeronavi"designano i veicoli che circolano sull'acqua, nell'acqua o in aria, a prescindere dal loro tipo. Questa espressione include gli aliscafi ed i mezzi galleggianti a prescindere se sono o meno autopropellenti.

  9. "Mare" designa tutte le acque marine diverse dalle acque interne degli Stati, nonche' i fondali marini ed il loro sottosuolo; questo termine non include i depositi nel sotto suolo marino a cui si accede unicamente da terra.

  10. Per rifiuti o altre materie, s'intendono i materiali e le sostanze di qualsiasi tipo, di qualsiasi forma e di qualsiasi natura.

  11. "Permesso" significa l'autorizzazione concessa preliminarmente e conformemente alle misure adottate in applicazione dell'articolo 4.1.2 oppure dell'articolo 4.1.2 o dell'articolo 8.2.

  12. "Inquinamento" designa l'introduzione che risulta direttamente o indirettamente da attivita' umane, da rifiuti o altre materie in mare quando puo' avere effetti nocivi, come danni alle risorse biologiche ed agli ecosistemi marini, rischi per la salute dell'uomo, intralcio alle attivita' marittime, ivi compresa la pesca e gli altri usi legittimi del mare, riduzione della qualita' e degrado dei servizi per il tempo libero.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI

Le Parti contraenti tutelano e proteggono, individualmente e collettivamente, l'ambiente marino da tutte...

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