Art
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite si diritto del mare:
Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
Convenzione sull'alto mare.
Art
2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli arti coli 29 e 34 delle Convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 dicembre 191 GRONCHI FANFANI - SEGNI - JERVOLINO - ANDREOTTI - SCELBA - TRABUCCHI - GONELLA - COLOMBO - SPALLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA