LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1658 - Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione

Coming into Force06 Aprile 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/03/22/061U1658/ORIGINAL
Enactment Date08 Dicembre 1961
Published date22 Marzo 1962
Official Gazette PublicationGU n.75 del 22-03-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite si diritto del mare:

  1. Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;

  2. Convenzione sull'alto mare.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli arti coli 29 e 34 delle Convenzioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 dicembre 191 GRONCHI FANFANI - SEGNI - JERVOLINO - ANDREOTTI - SCELBA - TRABUCCHI - GONELLA - COLOMBO - SPALLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione

CONVENZIONE sul mare territoriale e la zona contigua

(Ginevra, 29 aprile 1958)

Parte di provvedimento in formato grafico

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