LEGGE 2 maggio 1983, n. 305 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978

Coming into Force12 Luglio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/06/27/083U0305/ORIGINAL
Published date27 Giugno 1983
Enactment Date02 Maggio 1983
Official Gazette PublicationGU n.174 del 27-06-1983 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972 come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX della convenzione stessa.

Art 3.

Dopo l'articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di norme per la tutela delle acque dell'inquinamento e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:

"Art. 24 bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.

Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 maggio 1983 PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - DI GIESI CASALINUOVO ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RESULTANT DE L'IMMERSION DE DECHETS

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convezione.

CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE MATERIE

LE PARTI contraenti alla presente Convenzione,

RICONOSCENDO che l'ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l'umanita' e che tutta l'umanita' intera ha interesse a controllare affinche' l'ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse;

RICONOSCENDO che la capacita' del mare di trasformare e di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilita' di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate;

RICONOSCENDO che gli Stati hanno, in virtu' della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attivita', esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o delle zone situate al di la' dei limiti della loro giurisdizione nazionale;

FACENDO RIFERIMENTO alla Risoluzione 2749 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di la' dei limiti delle giurisdizioni nazionali;

CONSTATANDO che l'inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l'evacuazione attraverso l'atmosfera, dei corsi d'acqua, degli estuari, degli emissari e delle canalizzazioni, e che e' importante che gli Stati utilizzino i migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantita' dei residui nocivi da eliminare;

CONVINTE che una azione internazionale di controllo dell'inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico puo' e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di

inquinamento marino appena sara' possibile; e

DESIDEROSE di migliorare la protezione dell'ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere degli accordi adeguati per completare la presente Convenzione;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo I

Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento marine causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marina, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.

Articolo II

Le Parti contraenti adotteranno, in conformita' ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilita' scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.

Articolo III

Ai fini della presente Convenzione:

  1. a) per "scarico" si intende:

    i) qualunque scarico deliberato nel mare di rifiuti e di altri materiali effettuato da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare;

    ii) qualunque affondamento in mare di navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare.

    b) Il termine "scarico" non prevede:

    i) lo scarico in mare di rifiuti o altri materiali dovuti o provenienti dall'uso normale di navi, aeronavi, piattaforme e altre opere che si trovino in mare nonche' il loro equipaggiamento, fatta eccezione per i rifiuti o altri materiali trasportati da o trasbordati su navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare e che vengono utilizzati per lo scarico di questi materiali o provenienti dal trattamento di detriti residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeronavi, piattaforme o opere.

    ii) lo scarico di materiali per scopi diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che un tale scarico non sia incompatibile con il fine della presente Convenzione.

    c) Lo scarico di rifiuti o di altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dall'utilizzazione e dal trattamento in mare delle risorse minerali provenienti dal fondo marino non rientra nelle disposizioni della presente Convenzione.

  2. Per "navi e aeronavi - si intendono dei veicoli che circolano sull'acqua, nell'acqua o nell'aria, di qualunque tipo. Questo termine include i veicoli su cuscino d'aria e i dispositivi galleggianti, ad autopropulsione oppure no.

  3. Per "mare" si intendono tutte le acque marine ad eccezione delle acque interne degli Stati.

  4. Per "rifiuti e altri materiali" si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura.

  5. Per "autorizzazione specifica" si intende l'autorizzazione concessa per ogni singolo caso su preventiva richiesta presentata secondo le disposizioni previste agli Allegati II e III.

  6. Per "autorizzazione generale" si intende l'autorizzazione preventivamente concessa secondo le disposizioni previste all'Allegato III.

  7. Per "Organizzazione" si intende l'organismo designato dalle Parti contraenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo XIV, paragrafo 2.

Articolo IV
  1. In conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vietera' lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni:

    1. lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell'Allegato I e' vietato;

    2. lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell'Allegato II e' subordinate al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica;

    3. lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale e' subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale.

  2. Nessuna autorizzazione verra' rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell'Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato.

  3. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potra' essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell'Allegato I. La detta Parte notifichera' alla Organizzazione tali misure di divieto.

Articolo V
  1. Le disposizioni dell'articolo IV non vengono applicate qualora si renda necessario assicurare la tutela della vita umana o la sicurezza delle navi, aeronavi, piattaforme o altre opere in mare in casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o a qualunque altra causa e che mettono in pericolo...

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