LEGGE 14 febbraio 1994, n. 124 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

Coming into Force24 Febbraio 1994
Published date23 Febbraio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/02/23/094G0139/CONSOLIDATED/20141229
Enactment Date14 Febbraio 1994
Official Gazette PublicationGU n.44 del 23-02-1994 - Suppl. Ordinario n. 33
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 1

  2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO

Convention

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA

PREAMBOLO

Le Parti contraenti,

CONSAPEVOLI del valore intrinseco della diversita' biologica e

del valore della diversita' dei suoi componenti ecologici, genetici,

sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e

estetici,

CONSAPEVOLI altresi' dell'importanza della diversita' biologica

per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di

mantenimento della vita nella biosfera,

AFFERMANDO che la conservazione della diversita' biologica e'

una preoccupazione comune dell'umanita';

RIBADENDO che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse

biologiche,

RIBADENDO anche che gli Stati sono responsabili della

conservazione della loro diversita' biologica e dell'utilizzazione

durevole delle loro risorse biologiche;

PREOCCUPATI per il fatto che la diversita' biologica e' in fase

di depauperazione a causa di talune attivita' umane;

CONSAPEVOLI della generale insufficienza di informazioni e di

cognizioni concernenti la diversita' biologica, nonche' della

necessita' di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed

istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla

elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione.

NOTANDO che e' d'importanza vitale anticipare, prevenire e

colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante

della diversita' biologica alla fonte,

NOTANDO altresi' che laddove esista la minaccia di una riduzione

rilevante o di una depauperazione della diversita' biologica,

l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere

invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia

o a minimizzarne gli effetti,

NOTANDO INOLTRE che l'esigenza fondamentale per la conservazione

della diversita' biologica nella conservazione in situ degli

ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella

ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti

delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali,

NOTANDO INOLTRE che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel

paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere,

RICONOSCENDO la stretta e tradizionale dipendenza dalle risorse

biologiche di molte comunita' indigene e locali dalle risorse

biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonche'

l'opportunita' di ripartire in maniera equa i benefici derivanti

dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti

alla conservazione della diversita' biologica ed all'uso durevole dei

suoi componenti,

RICONOSCENDO INOLTRE il ruolo fondamentale che le donne svolgono

nella conservazione e nell'uso durevole della diversita' biologica e

ribadendo la necessita' di una ocmpleta partecipazione delle donne, a

tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione

della diversita' biologica ed alla loro attuazione,

SOTTOLINEANDO l'importanza e la necessita' di promuovere la

cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le

organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la

conservazione della diversita' biologica e l'uso durevole dei suoi

componenti,

RICONOSCENDO che le nuove risorse finanziarie e supplementari

che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie

pertinenti potra' avere una importanza determinante sulla capacita' a

livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversita'

biologica,

RICONOSCENDO INOLTRE, che sono necessarie particolari mezzi per

far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare

la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un

accesso appropriato alle tecnologie pertinenti,

NOTANDO al riguardo le particolari condizioni dei paesi meno

progrediti e dei piccoli Stati insulari;

RICONOSCENDO che sono necessari investimenti sostanziali per

conservare la diversita' biologica, da cui ci si attende che

producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e

sociali;

RICONOSCENDO che lo sviluppo economico e sociale e lo

sradicamento della poverta' sono le prime fondamentali priorita' dei

paesi in via di sviluppo,

CONSAPEVOLI che la conservazione e l'uso durevole della

diversita' biologica sono della massima importanza per far fronte

alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione

mondiale in continuo aumento, per il qual fine e' essenziale sia il

poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la

loro ripartizione,

NOTANDO, in ultima analisi che la conservazione ed un uso

durevole della diversita' biologica rafforzeranno le amichevoli

relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per

l'umanita',

DESIDERANDO rafforzare e integrare le intese internazionali

esistenti per la conservazione della diversita' biologica e l'uso

durevole dei suoi componenti,

DETERMINATI a conservare ed usare in maniera durevole la

diversita' biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione da perseguire in

conformita' con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione

della diversita' biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la

ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla

utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso

soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento

delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su

tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.

Articolo 2. Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

L'espressione "biotecnologica" significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico.

L'espressione "condizioni in situ" significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli degli ecosistemi e negli habitat naturali, e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprieta' caratteristiche.

L'espressione "conservazione ex situ": la conservazione di elementi costituvi della diversita' biologica fuori dal loro ambiente naturale.

L'espressione "conservazione in situ" significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprieta' caratteristiche.

L'espressione "diversita' biologica" significa la variabilita' degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; cio' include la diversita' nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi;

L'espressione "ecosistema" significa un complesso dinamico formato da comunita' di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro inter-azione, costituiscono una unita' funzionale.

L'espressione "specie addomesticata o coltivata" significa...

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