Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
LEGGE 14 febbraio 1994, n. 124 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992
Coming into Force | 24 Febbraio 1994 |
Published date | 23 Febbraio 1994 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1994/02/23/094G0139/CONSOLIDATED/20141229 |
Enactment Date | 14 Febbraio 1994 |
Official Gazette Publication | GU n.44 del 23-02-1994 - Suppl. Ordinario n. 33 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 1
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari
esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA
PREAMBOLO
Le Parti contraenti,
CONSAPEVOLI del valore intrinseco della diversita' biologica e
del valore della diversita' dei suoi componenti ecologici, genetici,
sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e
estetici,
CONSAPEVOLI altresi' dell'importanza della diversita' biologica
per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di
mantenimento della vita nella biosfera,
AFFERMANDO che la conservazione della diversita' biologica e'
una preoccupazione comune dell'umanita';
RIBADENDO che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse
biologiche,
RIBADENDO anche che gli Stati sono responsabili della
conservazione della loro diversita' biologica e dell'utilizzazione
durevole delle loro risorse biologiche;
PREOCCUPATI per il fatto che la diversita' biologica e' in fase
di depauperazione a causa di talune attivita' umane;
CONSAPEVOLI della generale insufficienza di informazioni e di
cognizioni concernenti la diversita' biologica, nonche' della
necessita' di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed
istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla
elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione.
NOTANDO che e' d'importanza vitale anticipare, prevenire e
colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante
della diversita' biologica alla fonte,
NOTANDO altresi' che laddove esista la minaccia di una riduzione
rilevante o di una depauperazione della diversita' biologica,
l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere
invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia
o a minimizzarne gli effetti,
NOTANDO INOLTRE che l'esigenza fondamentale per la conservazione
della diversita' biologica nella conservazione in situ degli
ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella
ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti
delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali,
NOTANDO INOLTRE che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel
paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere,
RICONOSCENDO la stretta e tradizionale dipendenza dalle risorse
biologiche di molte comunita' indigene e locali dalle risorse
biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonche'
l'opportunita' di ripartire in maniera equa i benefici derivanti
dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti
alla conservazione della diversita' biologica ed all'uso durevole dei
suoi componenti,
RICONOSCENDO INOLTRE il ruolo fondamentale che le donne svolgono
nella conservazione e nell'uso durevole della diversita' biologica e
ribadendo la necessita' di una ocmpleta partecipazione delle donne, a
tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione
della diversita' biologica ed alla loro attuazione,
SOTTOLINEANDO l'importanza e la necessita' di promuovere la
cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le
organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la
conservazione della diversita' biologica e l'uso durevole dei suoi
componenti,
RICONOSCENDO che le nuove risorse finanziarie e supplementari
che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie
pertinenti potra' avere una importanza determinante sulla capacita' a
livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversita'
biologica,
RICONOSCENDO INOLTRE, che sono necessarie particolari mezzi per
far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare
la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un
accesso appropriato alle tecnologie pertinenti,
NOTANDO al riguardo le particolari condizioni dei paesi meno
progrediti e dei piccoli Stati insulari;
RICONOSCENDO che sono necessari investimenti sostanziali per
conservare la diversita' biologica, da cui ci si attende che
producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e
sociali;
RICONOSCENDO che lo sviluppo economico e sociale e lo
sradicamento della poverta' sono le prime fondamentali priorita' dei
paesi in via di sviluppo,
CONSAPEVOLI che la conservazione e l'uso durevole della
diversita' biologica sono della massima importanza per far fronte
alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione
mondiale in continuo aumento, per il qual fine e' essenziale sia il
poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la
loro ripartizione,
NOTANDO, in ultima analisi che la conservazione ed un uso
durevole della diversita' biologica rafforzeranno le amichevoli
relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per
l'umanita',
DESIDERANDO rafforzare e integrare le intese internazionali
esistenti per la conservazione della diversita' biologica e l'uso
durevole dei suoi componenti,
DETERMINATI a conservare ed usare in maniera durevole la
diversita' biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1. Obiettivi
Gli obiettivi della presente Convenzione da perseguire in
conformita' con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione
della diversita' biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la
ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla
utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso
soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento
delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su
tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.
Articolo 2. Uso dei termini
Ai fini della presente Convenzione:
L'espressione "biotecnologica" significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico.
L'espressione "condizioni in situ" significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli degli ecosistemi e negli habitat naturali, e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprieta' caratteristiche.
L'espressione "conservazione ex situ": la conservazione di elementi costituvi della diversita' biologica fuori dal loro ambiente naturale.
L'espressione "conservazione in situ" significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprieta' caratteristiche.
L'espressione "diversita' biologica" significa la variabilita' degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; cio' include la diversita' nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi;
L'espressione "ecosistema" significa un complesso dinamico formato da comunita' di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro inter-azione, costituiscono una unita' funzionale.
L'espressione "specie addomesticata o coltivata" significa...
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