DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio

Coming into Force12 Maggio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/27/006G0175/ORIGINAL
Published date27 Aprile 2006
Enactment Date24 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.97 del 27-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 102
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  1. All'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dallo Stato e dalle regioni»;

  2. al comma 7 le parole: «di cui ai» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dalle regioni ai sensi dei».

Art 2.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.».

Art 3.

Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  1. Al comma 1, dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «intende una parte omogenea» sono sostituite dalle seguenti: «intendono parti» e dopo la parola: «caratteri» e' inserita la seguente: «distintivi».

Art 4.

Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gli immobili e le aree» la parola: «comunque» e' soppressa e sono inserite le seguenti: «tipizzati, individuati e».

Art 5.

Sostituzione dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  1. L'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:

Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".

2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici.

3. Al fine di tutelare e migliorare la qualita' del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonche' alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

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Art 6.

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola: «tradizionale» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le zone di interesse archeologico».

Art 7.

Sostituzione dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  1. L'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:

Art. 137 (Commissioni regionali). - 1. Ciascuna regione istituisce una o piu' commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

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Art 8.

Sostituzione dell'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  1. L'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:

Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione di cui all'articolo 137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 1.

2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una specifica disciplina di tutela, nonche' l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.

3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta e' formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni.

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Art 9.

Sostituzione dell'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  1. L'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:

Art. 139 (Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e' altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla provincia interessata.

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime...

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