LEGGE 4 giugno 1982, n. 438 - Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione

Coming into Force30 Luglio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/07/15/082U0438/ORIGINAL
Enactment Date04 Giugno 1982
Published date15 Luglio 1982
Official Gazette PublicationGU n.193 del 15-07-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti atti, adottati a Londra il 17 febbraio 1978:

  1. protocollo relativo alla convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con allegato;

  2. protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1 novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo V dei protocolli stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Protocole

PROTOCOLE

de 1978 relativ a la Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

PROTOCOLLO

del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

RICONOSCENDO il significativo contributo che puo' essere dato, dalla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, alla protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento da parte delle navi,

RICONOSCENDO ALTRESI' la necessita' di migliorare ulteriormente la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino da parte delle navi e in particolare delle navi petroliere,

RICONOSCENDO INOLTRE la necessita' di integrare le Regole per la prevenzione dell'inquinamento da petrolio contenute nell'Annesso I della suddetta Convenzione il piu' presto e il piu' ampiamente possibile,

ESSENDO CONSCE PERO' della necessita' di rimandare l'applicazione dell'Annesso II della suddetta Convenzione fino a quando siano stati soddisfacentemente risolti certi problemi tecnici,

CONSIDERANDO che questi obbiettivi possono ottimamente essere raggiunti con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I - Obblighi generali
  1. - Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dare effetto:

    (a) al presente Protocollo ed al suo Annesso allegato che ne

    costituisce parte integrante, e

    (b) alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (da qui in avanti indicata come "la Convenzione") con le modifiche e le aggiunte stabilite nel presente Protocollo.

  2. - Le disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo devono essere lette e interpretate come un unico strumento.

  3. - Qualsiasi riferimento al presente Protocollo costituisce al tempo stesso riferimento anche al suo Annesso.

ARTICOLO II - Applicazione dell'Annesso II della Convenzione
  1. - Nonostante le disposizioni dell'articolo 14 (1) della Convenzione, le Parti contraenti del presente Protocollo convengono di non essere tenute ad applicare le disposizioni dell'Annesso II della Convenzione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o per un periodo piu' lungo quale puo' essere deciso da una maggioranza dei 2/3 delle Parti contraenti del presente Protocollo nel Comitato per la protezione dell'ambiente marino (da qui in avanti indicato come "il Comitato") dell'I.M.C.O. (da qui in avanti indicata come "l'Organizzazione").

  2. - Durante il periodo specificato al punto 1 del presente articolo, le Parti contraenti del presente Protocollo non saranno soggette ad alcun obbligo ne' avranno diritto di pretendere alcun privilegio, secondo la Convenzione, relativo agli argomenti di cui all'Annesso II della Convenzione, ed ogni riferimento alle Parti che si trovi nella Convenzione non comprendera' le Parti contraenti del presente Protocollo per quanto riguarda gli argomenti relativi al suddetto Annesso.

ARTICOLO III - Comunicazione di informazioni

Il testo dell'articolo II (1) (b) della Convenzione viene sostituito dal seguente:

"Un elenco degli ispettori nominati o delle organizzazioni riconosciute che sono autorizzati ad agire per loro conto nella trattazione delle questioni relative al progetto, alla costruzione, allo equipaggiamento ed alla conduzione delle navi che trasportano sostanze pericolose secondo le disposizioni delle Norme, da far circolare tra le Parti per informazione dei loro funzionari. L'Amministrazione dovra' percio' notificare all'Organizzazione le responsabilita' e le condizioni specifiche delle autorizzazioni date agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute".

ARTICOLO IV - Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
  1. - Il presente Protocollo sara' aperto presso la sede della Organizzazione, per la firma, dal 1 giugno 1978 al 1 maggio 1979 e rimarra' indi aperto per l'adesione. Gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante:

    (a) firma senza riserve per ratifica, accettazione o

    approvazione; oppure

    (b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione,

    seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure

    (c) adesione.

  2. - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso la Segreteria generale dell'Organizzazione.

ARTICOLO V - Entrata in vigore
  1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore 12 mesi dopo la data alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisca almeno il 50% del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti secondo l'articolo IV di esso.

  2. - Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo avra' effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito.

  3. - Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sara' considerata accettata in base all'articolo 16 della Convenzione, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati si riferira' al presente Protocollo quale modificato.

ARTICOLO VI - Modifiche

Le procedure indicate nell'articolo 16 della Convenzione circa le modifiche agli articoli, ad un Annesso e ad una Appendice ad un Annesso della Convenzione si applicheranno rispettivamente alle modifiche agli articoli, all'Annesso e ad un'Appendice all'Annesso del presente Protocollo.

ARTICOLO VII - Denuncia
  1. - Il presente Protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data in cui il Protocollo e' entrato in vigore per quella Parte.

  2. - La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento di denuncia presso la Segreteria generale dell'Organizzazione.

  3. - Una denuncia avra' effetto 12 mesi dopo il ricevimento della notifica da parte della Segreteria generale dell'Organizzazione o dopo il termine di qualsiasi altro periodo piu' lungo eventualmente indicato nella notifica.

ARTICOLO VIII - Depositario
  1. - Il presente Protocollo sara' depositato presso la Segreteria generale dell'Organizzazione (da qui in avanti indicata come "il Depositario").

  2. - Il Depositario deve:

    (a) informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito su:

    (i) ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la relativa data;

    (ii) data di entrata in vigore del presente Protocollo;

    (iii) deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo insieme con la data in cui esso e' stato ricevuto e la data alla quale la denuncia ha effetto;

    (iv) ogni decisione presa secondo l'articolo II (1) del presente Protocollo;

    (b) trasmettere copie autentiche legalizzate del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito.

  3. - Appena il presente Protocollo entrera' in vigore, una copia autentica legalizzata di esso sara' trasmessa dal Depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

    ARTICOLO IX.

    (Lingue)

    Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle

    lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca, italiana e

    giapponese.

    IN FEDE DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, debitamente a cio'

    autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT