Art
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti atti, adottati a Londra il 17 febbraio 1978:
protocollo relativo alla convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con allegato;
protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1 novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato.
Art
2.
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo V dei protocolli stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA