LEGGE 10 febbraio 2005, n. 27 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996

Coming into Force04 Marzo 2005
Published date03 Marzo 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/03/03/005G0043/ORIGINAL
Enactment Date10 Febbraio 2005
Official Gazette PublicationGU n.51 del 03-03-2005 - Suppl. Ordinario n. 27
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga

la seguente legge: ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

Art 2.

ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art 3.

ART. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Matteoli, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo

ALLEGATO

ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL

MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA

Le Parti.

Ricordando che la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, incoraggia le misure internazionali di cooperazione per la conservazione delle specie migratorie;

Ricordando inoltre che la terza sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, svoltasi a Ginevra nel settembre 1991 ha chiesto con insistenza agli Stati dell'area di ripartizione, di collaborare in vista di concludere, sotto gli auspici della Convenzione, un accordo multilaterale per la conservazione dei piccoli cetacei del Mediterraneo e del Mare del Nord;

Riconoscendo che i cetacei sono parte integrante dell'ecosistema marino che deve essere preservato a vantaggio delle generazioni presenti e future, e che la loro conservazione e' una preoccupazione comune;

Riconoscendo l'importanza di integrare le azioni di conservazione per i cetacei con le attivita' relative allo sviluppo socioeconomico delle Parti interessate a detto Accordo, ivi comprese attivita' marittime come la pesca e la libera circolazione delle navi secondo il diritto internazionale;

Consapevoli che lo stato di conservazione dei cetacei puo' essere pregiudicato da fattori come il degrado e la perturbazione dei loro habitat, l'inquinamento, la riduzione delle risorse alimentari, l'uso e l'abbandono di congegni da pesca non selettivi, e le catture deliberate o accidentali;

Convinte che la vulnerabilita' dei cetacei rispetto a questi pericoli giustifica l'adozione di specifiche misure di conservazione qualora ancora non esistano, da parte di Stati o di organizzazioni d'integrazione economica regionale che esercitano una sovranita' e/o una giurisdizione su qualsiasi parte della loro area di ripartizione, e di Stati le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano attivita' che esulano dalla giurisdizione nazionale e che potrebbero pregiudicare la conservazione dei cetacei;

Insistendo sulla necessita' di promuovere ed agevolare la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni d'integrazione economica regionali, le organizzazioni inter-governative ed il settore non governativo che tratta la conservazione dei cetacei del mar Nero, del Mediterraneo, delle acque che collegano questi mari, e dell'area Atlantica contigua;

Convinte che la conclusione di un accordo multilaterale e la sua applicazione mediante azioni coordinate e concertate contribuira' in modo significativo alla conservazione dei cetacei e dei loro hahitat nel modo piu' efficace, e che avra' ricadute benefiche su altri specie;

Riconoscendo che, malgrado le ricerche scientifiche gia' realizzate o in corso, sussistono lacune nella conoscenza della biologia, dell'ecologia e della dinamica delle popolazioni di cetacei e che occorre sviluppare la cooperazione in materia di ricerca e di sorveglianza continua di queste specie per garantire piena efficacia alle misure di conservazione;

Riconoscendo inoltre che ai fini dell'attuazione effettiva di un tale Accordo sara' necessario fornire assistenza, in spirito di solidarieta', a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua dei cetacei e dei loro habitat, nonche' per la creazione o lo sviluppo d'istituzioni scientifiche o amministrative;

Riconoscendo l'importanza di altri strumenti mondiali e regionali relativi alla conservazione dei cetacei, firmati da numerose Parti come la Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena, 1946; la Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento, 1976, i protocolli relativi a tale Convenzione, ed il Piano d'Azione per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo, adottata sotto i suoi auspici nel 1991; la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale dell'Europa, 1979; la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982; la Convenzione sulla diversita' biologica, 1992; e la Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento, 1992; il Piano mondiale di azione per la conservazione, la gestione e l'utilizzazione dei mammiferi marini del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente adottato nel 1982; nonche' le iniziative, fra l'altro, del Consiglio generale della pesca per il Mediterraneo, della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

Hanno convenuto quanto segue

Articolo I - Portata d'applicazione, Definizioni ed interpretazione
  1. a) La portata di applicazione geografica del presente Accordo, di seguito denominata "zona dell'Accordo" e' costituita da tutte le acque marittime del Mar Nero e del Mediterraneo, dai loro golfi e dai loro mari, dalle acque interne che vi sono collegate o che collegano tali acque marittime, nonche' dalla zona Atlantica adiacente al Mediterraneo situata ad ovest dello stretto di Gibilterra. Ai fini del presente Accordo:

    - il mar Nero e' limitato a sud-ovest dalla linea che collega i

    Capi Kelaga e Dalyan (Turchia);

    - il mare Mediterraneo e' limitato nella sua parte orientale dal

    confine meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di

    Mehemtcik e di Kumkale (Turchia) e nella sua parte occidentale

    dal meridiano che passa per il faro di capo Spartel all'in-

    gresso dello stretto di Gibilterra; e

    - la zona Atlantica adiacente al Mar Mediterraneo ad ovest dello

    stretto di Gibilterra e' delimitata ad Est dal meridiano che

    passa per il faro di capo Spartel e ad Ovest dalla Linea che

    collega i fari di Capo San Vicente (Portogallo) e di Casablan-

    ca (Marocco).

    1. Nessuna disposizione dal presente Accordo, ne' alcun atto adot-

      tato sulla base del presente Accordo puo' pregiudicare i dirit-

      ti e gli obblighi, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche

      attuali e future di qualsiasi Stato inerenti al diritto del ma-

      re o alla Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936 (Conven-

      zione relativa al regime degli stretti), in modo particolare la

      natura e la distesa delle zone marine la delimitazione delle

      zone marine fra Stati adiacenti o dirimpettai, la liberta' del-

      la navigazione in alto mare, il diritto e le modalita' di tran-

      sito negli stretti che servono per la navigazione internaziona-

      le ed il diritto di transito inoffensivo nel mare territoriale,

      nonche' la natura e l'estensione della giurisdizione dello Sta-

      to costiero, dello Stato di bandiera e dello Stato del porto.

    2. Nessun atto o attivita' dispiegata in base al presente Accordo

      potra' costituire una base atta a far valere, appoggiare o con-

      testare una rivendicazione di sovranita' o di giurisdizione na-

      zionale.

  2. Il presente Accordo si applica a tutti i cetacei la cui area di ripartizione e' situata interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo o che frequentano la zona dell'Accordo in modo accidentale o occasionale, e di cui una lista indicativa figura all'Annesso 1 al presente Accordo.

  3. Ai...

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