LEGGE 25 gennaio 1979, n. 30 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976

Coming into Force24 Febbraio 1979
Published date09 Febbraio 1979
Enactment Date25 Gennaio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/02/09/079U0030/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.40 del 09-02-1979 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione indicata all'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 gennaio 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COLOMBO - PRODI - BISAGLIA - ANSELMI - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION pour la protection de la mer Mediterranee contre la pollution

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE per la salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento

LE PARTI CONTRAENTI,

Consapevoli del valore economico, sociale e culturale dell'ambiente marino del mar Mediterraneo e della sua importanza per la salute,

Pienamente consapevoli che e' loro dovere di preservare questo patrimonio comune nell'interesse delle generazioni presenti e future,

Riconoscendo che l'inquinamento costituisce una minaccia per l'ambiente marino, per il suo equilibrio ecologico, per le sue risorse e le sue legittime utilizzazioni,

Tenendo conto delle caratteristiche idrografiche ed ecologiche particolari del mar Mediterraneo e della sua particolare vulnerabilita' all'inquinamento,

Notando che, malgrado i progressi realizzati, le convenzioni internazionali esistenti in materia non si applicano a tutti gli aspetti e a tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e non rispondono interamente alle speciali necessita' del mar Mediterraneo,

Apprezzando pienamente la necessita' di una stretta cooperazione fra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessate, nel quadro di un ampio insieme di misure concertate a livello regionale, per proteggere e migliorare l'ambiente marino del mar Mediterraneo,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Campo d'applicazione geografico
  1. Ai fini della presente Convenzione, il mar Mediterraneo designa le acque marittime del Mediterraneo propriamente detto e dei golfi e mari che esso racchiude tra (limite occidentale) il meridiano che passa per il faro di capo Sparta, all'entrata dello stretto di Gibilterra, e (limite orientale) il limite meridionale dello stretto dei Dardanelli, tra i fari di Mehemetcik e di Kumkale.

  2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei protocolli relativi alla presente Convenzione, il mar Mediterraneo non comprende le acque interne delle Parti contraenti.

ARTICOLO 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. si intende per "inquinamento" l'introduzione diretta o indiretta, da parte dell'uomo, di sostanze o di energia nell'ambiente marino, quando essa produce effetti nocivi come danni alle risorse biologiche, rischi per la salute dell'uomo, impedimento alle attivita' marittime ivi compresa la pesca, alterazioni della qualita' dell'acqua di mare dal punto di vista della sua utilizzazione, e degradazione dei valori di massima concentrazione ammissibile;

  2. si intende per "Organizzazione" l'organismo incaricato di assicurare le funzioni di segretariato in virtu' dell'articolo 13 della presente Convenzione.

ARTICOLO 3 - Disposizioni generali
  1. Le Parti contraenti possono concludere degli accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresi degli accordi regionali o subregionali, per la protezione dell'ambiente marino del mar Mediterraneo contro l'inquinamento, con la riserva che tali accordi siano compatibili con la presente Convenzione e conformi al diritto internazionale. Copia di tali accordi dovra' essere comunicata all'Organizzazione.

  2. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere in contrasto con la codificazione e la elaborazione del diritto del mare effettuate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del, mare, convocata in virtu' della Risoluzione 2750C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne' con le rivendicazioni o posizioni giuridiche presenti o future di tutti gli Stati in materia di diritto del mare, e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.

ARTICOLO 4 - Obblighi generali
  1. Le Parti contraenti adotteranno, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate e conformi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli in vigore dei quali sono parti per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo e per proteggere e migliorare l'ambiente marino in questa zona.

  2. Le Parti contraenti coopereranno per l'elaborazione e l'adozione, oltre che dei protocolli aperti alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione, dei protocolli addizionali, che prescrivano le misure, le procedure e le norme concordate per assicurare l'applicazione della Convenzione.

  3. Le Parti contraenti si impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito degli organismi internazionali considerati qualificati, le misure concernenti la protezione dell'ambiente marino del mar Mediterraneo contro tutti i tipi e tutte le fonti di inquinamento.

ARTICOLO 5 - Inquinamento dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire e ridurre l'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili.

ARTICOLO 6 - Inquinamento da navi

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure conformi al diritto internazionale per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo causato dai rifiuti delle navi e per assicurare la effettiva applicazione, in questa zona, di regole generalmente ammesse sul piano internazionale e relative alla lotta contro questo tipo di inquinamento.

ARTICOLO 7 - Inquinamento risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo, risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo.

ARTICOLO 8 - Inquinamento di origine tellurica

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mare Mediterraneo, dovuto agli scarichi dei fiumi, agli impianti industriali costieri o agli emissari, o derivante da ogni altra sorgente situata sul loro territorio.

ARTICOLO 9 - Cooperazione nel caso di inquinamento risultante da una situazione critica
  1. Le Parti contraenti coopereranno al fine di adottare le necessarie disposizioni nel caso di una situazione critica che generi inquinamento del mar Mediterraneo, quali che siano le cause di questa situazione critica, e per ridurre ed eliminare i danni che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT