Principi generali

AutoreLuigi Tramontano
Pagine13-33
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Capitolo 1
Diritto
internaziona-
le pubblico
Il diritto internazionale privato:
nozione
1
PRINCIPI GENERALI
1
Il diritto internazionale privato (d.i.p.) è il complesso di norme di uno Stato
che disciplina quei rapporti e quelle fattispecie che presentano elementi di
estraneità rispetto ad esso ed un collegamento con ordinamenti giuridici
diversi, ed opera attraverso la determinazione dei criteri per individuare lo
Stato la cui legge verrà chiamata a disciplinare quei fatti o quei rapporti.
Sotto questo prof‌ilo le norme di diritto internazionale privato sono norme
di diritto interno che, anziché regolare direttamente un rapporto, si limi-
tano a designare quale legislazione, fra quelle che presentano punti di
contatto con la fattispecie, è destinata a trovare applicazione.
Opportuna appare pertanto la distinzione con il diritto internazionale
pubblico o diritto internazionale tout court che concerne e regola i
rapporti, non tra privati, ma fra Stati e più in generale fra i soggetti della
comunità internazionale.
Oltre alle norme di conf‌litto, il sistema di diritto internazionale privato si oc-
cupa, come chiarito dall’art. 1 della L. n. 218/1995, di determinare l’ambito
della giurisdizione italiana e di disciplinare l’eff‌icacia delle sentenze
e degli atti stranieri.
2Le fonti
La legge fondamentale del nostro ordinamento che regola la materia del
diritto internazionale privato è la L. n. 218 del 31 maggio 1995. La legge non
include tutte le discipline del d.i.p. quali leggi speciali in materia di adozione
internazionale (L. 184/1983), scioglimento del matrimonio (L. 898/1970),
matrimonio del cittadino all’estero e dello straniero in Italia (art 115 e 116
c.c.), trattamento dello straniero in Italia (art. 16 disp. prel. c.c), le notif‌iche
all’estero (art.142 c.p.c) ed assunzioni di prove all’estero (art. 204 c.p.c).
La legge in esame include sia norme di d.i.p. sostanziale o anche dette
norme di conf‌litto, sia una serie di regole c.d. di funzionamento deputate
COMPENDIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE
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Concezione
unilaterale
Concezione
bilaterale
Norme
di conf‌litto
a stabilire attraverso quali modalità e condizioni il giudice interno può ap-
plicare il diritto straniero richiamato dai criteri di collegamento.
Le norme di conf‌litto presenti nella legge in esame (artt. 20-63) non hanno
lo scopo di dirimere un conf‌litto di leggi bensì quello di “scelta di legge” tra
ordinamenti giuridici di Paesi terzi. Le norme di questa specie si possono
def‌inire nell’insieme di regole atte a individuare il diritto materiale appli-
cabile alle fattispecie che presentino signif‌icative connessioni con diversi si-
stemi giuridici nazionali aventi per oggetto una determinata materia. Nella
L. 218/1995 in oggetto queste norme vengono raggruppate in materie con
il medesimo criterio del Codice civile (persone, famiglie, successioni, diritti
reali, obbligazioni, contratti, società).
Ad esempio, in materia di “famiglie” e in particolare del contratto di ma-
trimonio tra individui di diversa nazionalità la legge in esame agli artt. 26-
37 stabilisce in quali casi il rapporto dovrà essere disciplinato dalla legi-
slazione nazionale e in quali, invece, dovranno essere applicate norme di
diritto ultranazionale. Le norme denominate “di conf‌litto” non dirimono un
conf‌litto tra legislature di paesi diversi bensì attribuiscono le competenze
anche in conformità ai principi generali sanciti dalla Costituzione italiana.
Trattasi di concezione bilaterale della norma ossia delimitare l’ambito di
applicazione del diritto interno e richiamare, se necessario, norme di diritto
straniero. Alcuni giuristi (corrente minoritaria) sostengono che in vero il
d.p.i. è frutto di una concezione unilaterale delle norme, in quanto si
basa essenzialmente sul diritto interno anche se esistono dei richiami ad
ordinamenti stranieri.
Il fatto che le norme di d.i.p. appartengano al diritto interno di ogni Stato
comporta che le medesime possano variare, anche sensibilmente, da Paese
a Paese. In realtà un certo grado di uniformità della disciplina applicabile è
garantito dall’esistenza di norme di d.i.p. contenute in trattati internazionali
e in regolamenti comunitari, destinate a prevalere sui criteri di collegamen-
to individuati dalla legge n. 218/1995 (ex art. 2).
Le regole di funzionamento hanno lo scopo di def‌inire modalità, condizioni
e limiti a cui il giudice italiano si deve attenere al momento dell’applicazio-
ne delle norme di diritto straniero. Queste regole fanno rinvio a convenzioni
internazionali, veri e propri trattati internazionali, stipulati tra gli Stati con
lo scopo di unif‌icare, per determinati settori, le norme di d.i.p. vigenti negli
ordinamenti dei Paesi aderenti.
Costituiscono il cosiddetto d.i.p. convenzionale o speciale: convenzionale,
perché è un vero e proprio diritto internazionale, e non meramente inter-
no; e speciale perché prevale sulle norme di carattere generale sulla base
del principio per cui lex specialis derogat lex generali. Lo ribadisce l’art. 2
Regole di
funziona-
mento
D.I.P.
convenzio-
nale

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