L'incapacità e le obbligazioni alimentari

AutoreLuigi Tramontano
Pagine87-94
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Capitolo 7
Giurisdizione
I minori di età
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L’INCAPACITÀ E LE
OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
7
Le norme di collegamento in materia di protezione degli incapaci, minori
e maggiori di età, nonché delle obbligazioni alimentari in ambito familiare
sono contenute nel capo VI della L. 218/1995.
L’art. 42 si applica alle misure di protezione mentre, la nozione di minore
e la capacità, sono regolate dagli artt. 20 e 23 che richiamano in materia
la legge nazionale della persona di cui si tratta.
La protezione dei minori è regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre
1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia
di protezione dei minori, resa esecutiva con L. 24 ottobre 1980, n. 742. Le
disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate
minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui resi-
denza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
A prescindere dalla localizzazione della residenza abituale del minore
in uno Stato contraente o non contraente, la giurisdizione è attribuita
alle autorità (giudiziarie o amministrative) dello Stato in cui il minore
è abitualmente residente, che faranno applicazione della loro legge na-
zionale.
Esistono, però, talune eccezioni all’interno della Convenzione:
- deve essere riconosciuto in tutti gli Stati contraenti un rapporto d’autorità
risultante di pieno diritto dalla legge nazionale del minore (art. 3);
- le autorità dello Stato di cui il minore ha la cittadinanza possono assume-
re, in base a quanto previsto dal loro ordinamento, e dopo avere avvisato le
autorità dello Stato in cui il minore risiede abitualmente, provvedimenti a
protezione del minore se ritengano che il suo interesse lo esiga; tali misure
prevalgono su quelle eventualmente adottate nello Stato di residenza abi-
tuale e non possono essere modif‌icate dalle autorità di residenza (art. 4);
- in caso di trasferimento di un minore soggetto alla protezione delle autorità dello
Stato di cittadinanza, le misure da quest’ultime adottate, in base alla legislazione
interna, resteranno in vigore nello Stato di nuova residenza abituale (art. 5);
- è fatto salvo il potere dell’autorità dello Stato di residenza abituale del
minore di intervenire se la persona e i beni del minore sono minacciati da
un serio pericolo (art. 8);

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