La famiglia

AutoreLuigi Tramontano
Pagine53-66
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Capitolo 4
Capacità
matrimoniale
La promessa di matrimonio
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LA FAMIGLIA
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In base all’art. 26 della L. 218/1995 la promessa di matrimonio e le
conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale co-
mune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana (lex fori). Spetta,
quindi, alla legge che viene in rilievo in forza dei criteri di collegamento,
valutare l’ammissibilità e la validità sostanziale della promessa, ma anche le
conseguenze direttamente collegate alla rottura della medesima promessa.
La norma trova applicazione nella regolamentazione della materia degli
sponsali e degli accordi prematrimoniali, diffusi tra soggetti appartenenti
a culture diverse dalla nostra che sempre più spesso interessano il nostro
ordinamento, colmando, di fatto, la lacuna del sistema previgente, che nulla
prevedeva in tema di promessa di matrimonio.
Antecedentemente all’introduzione della legge in esame, il contratto di ma-
trimonio era disciplinato dalla lex personae ed in particolare prevaleva la
legge dello Stato di cui il marito deteneva la cittadinanza.
2Disciplina sostanziale
per contrarre matrimonio
2.1 Capacità e altre condizioni
Gli artt. 27 e 28 L. 218/1995 sono, rispettivamente, dedicati alla sostanza e alla
forma del matrimonio, integrate dalle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.c.
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acqui-
stato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia (art. 27).
È dunque la legge nazionale di ciascuno dei nubendi al momento del
matrimonio a regolare la capacità e gli altri requisiti per contrarre ma-
trimonio.

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