Efficacia delle sentenze e degli atti stranieri

AutoreLuigi Tramontano
Pagine137-146
137
Capitolo 12
Principio
del ricono-
scimento
automatico
Riconoscimento delle sentenze straniere
1
EFFICACIA DELLE SENTENZE
E DEGLI ATTI STRANIERI
12
Il riconoscimento delle sentenze e degli atti stranieri è disciplinato dal Titolo
IV della L. 218/1995 e, in particolare:
- delle sentenze (art. 64);
- dei provvedimenti relativi alla capacità delle persone, all’esistenza dei rap-
porti di famiglia e ai diritti della personalità (art. 65);
- dei provvedimenti di volontaria giurisdizione (art. 66).
Il principio cardine è quello del riconoscimento automatico - a fronte
di determinati requisiti e senza che sia necessario il ricorso ad alcun pro-
cedimento giurisdizionale interno - della loro eff‌icacia sostanziale (di-
chiarativa e/o costitutiva) e processuale. Il ricorso a un procedimento di
accertamento dei requisiti del riconoscimento è previsto solo in caso di
mancata ottemperanza, di contestazione del riconoscimento, o quando
sia necessario procedere ad esecuzione forzata (art. 67).
In riferimento a questo articolo la Cassazione con sentenza n. 13662 del 21 febbraio
2008 ha affermato che “L’indagine relativa ai requisiti posti dall’art. 64 l. 31 maggio
1995 n. 218 per il riconoscimento della sentenza straniera deve essere compiuta dal
giudice anche d’uff‌icio; tale indagine incontrerà i limiti delle riscontranze processuali,
restando a carico della parte che abbia chiesto il riconoscimento il mancato riscontro
delle prescritte condizioni”, e, ancora, che nel giudizio di riconoscimento di sentenze
straniere in Italia ai sensi dell’art. 67 l. 31 maggio 1995 n. 218, quando si renda neces-
sario procedere ad esecuzione forzata per la loro attuazione, sussiste la giurisdizione
del giudice italiano anche se all’attualità manchino in Italia beni da sottoporre all’ese-
cuzione e la corte d’appello, attesa la natura ed i limiti di tale giudizio, deve limitarsi
ad accertare, al f‌ine di pronunciare il riconoscimento, la sussistenza dei soli requisiti
per il riconoscimento automatico di cui all’art. 64 l. cit. (nella specie, è stata cassata
con rinvio la sentenza della Corte d’appello la quale aveva dichiarato il difetto di giu-
risdizione del giudice italiano reputando insuff‌iciente la allegazione delle parti attrici
riguardante l’intenzione di eseguire la sentenza in Italia, in assenza della indicazione
dei beni sui quali doveva essere effettuata l’esecuzione) (così Cassazione, Sez. Un.,
n. 27338 del 2008). In pratica l’interesse ad agire per l’accertamento dei requisiti del
riconoscimento di sentenza straniera, ai sensi dell’art. 67 l. n. 218 del 1995, sussiste
tutte le volte in cui, in concreto, ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma
1 di tale norma, e cioè la mancata ottemperanza alla sentenza straniera, o la conte-
stazione del suo riconoscimento, o la necessità di procedere ad esecuzione forzata.

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