L'adozione di minori
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 77-85 |
77
Capitolo 6
Adozione
legittimante
L. 184/83
Note introduttive
1
L’ADOZIONE DI MINORI
6
L’istituto dell’adozione è finalizzato, da un lato, a garantire il diritto del
minore a crescere in un ambiente idoneo a favorirne lo sviluppo armonioso
e, dall’altro, a prevenire possibili situazioni che possano recare pregiudizio
al suo benessere ed al pieno godimento dei suoi diritti.
La L. 218/1995, dedica all’adozione il capo V del titolo III, il V (artt. 38-
41), dedicati, nell’ordine, ai presupposti, alla costituzione ed alla revoca
dell’adozione; ai rapporti personali e patrimoniali tra adottato e famiglia
adottiva; all’ambito della giurisdizione italiana ed al riconoscimento dei
provvedimenti in materia di adozione.
Il nostro ordinamento disciplina l’adozione internazionale nel titolo III
(artt. 29-43) della L. 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), novellata con L. 31 dicembre 1998, n. 476 (di ratifica della
Convenzione de l’Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale), integrata e modificata
dalla L. 149/2001.
Invero esistono diverse tipologie di adozione:
- piena (c.d. legittimante) dei minori in stato di abbandono (artt. 6 ss. L.
184/1983), che attribuisce all’adottato la posizione di figlio legittimo, crean-
do un vincolo che si sostituisce per intero a quello della filiazione naturale;
- in casi particolari (c.d. semipiena o non legittimante) dei minori in
stato di abbandono in alcune ipotesi tassativamente contemplate (art. 44
ss. L. 149/2001), che attribuisce al minore lo stato di figlio adottivo, che non
estingue ma si sovrappone al vincolo della filiazione di sangue. Si tratta di
un tipo di adozione molto simile a quella civile.
- civile o delle persone maggiori di età che è disciplinata dagli artt. 291-314 c.c.
- internazionale (artt. 29-43 L. 184/1983), che attribuisce la posizione di
figlio legittimo degli adottanti (cittadini italiani), a minori stranieri, ovvero
a minori italiani su istanza di cittadini italiani o stranieri residenti all’estero
ed è ammissibile sia nell’ipotesi di adozione legittimante che semipiena.
La legge 218/1995 trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di adozione
non legittimante a cui sarà applicata la lex personae dell’adottante nel senso
Adozione non
legittimante
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