Successioni e donazioni

AutoreLuigi Tramontano
Pagine129-136
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Capitolo 11
Legittimari
residenti in
Italia
Optio legis
Disciplina normativa applicabile
alle successioni
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SUCCESSIONI E DONAZIONI
11
La materia delle successioni per causa di mor te è disciplinata dal capo VII
del titolo III (artt. 46-50).
Il de cuiuspuò sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testa-
mentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede”. La
disposizione attribuisce il potere di effettuare la c.d. optio legis (o professio
iuris), ossia di determinare la legge che dovrà regolare l’intera successione
in tutte le sue fasi, non essendo ammissibili scelte rivolte a frazionarla. La
possibilità di scelta, che tende a privilegiare la volontà personale del di-
sponente anche in ambito non contrattuale, è tuttavia limitata alla legge
dello Stato in cui il disponente ha la residenza (da intendersi come dimora
abituale) ed inoltre l’optio legisnon ha effetto se al momento della morte
il dichiarante non risiedeva più in tale Stato”. Ne consegue che, qualora
l’autorità giudicante accertasse una variazione della residenza al momento
del decesso, dichiarerebbe ineff‌icace la scelta ed applicherebbe la legge na-
zionale del de cuius in base al comma 1 dell’art. 46.
Invero la scelta può essere fatta anche senza redigere un testamento in sen-
so proprio: è suff‌iciente una dichiarazione espressa nella forma di un
atto di ultima volontà che sia valido ai sensi dell’art. 48, ed effettuato da
persona capace ai sensi dell’art. 47.
Laddove il disponente italiano eserciti l’optio iuris indicando la legge di un
altro Stato nel quale il medesimo risiede, sono fatte salve, in quanto norme
di applicazione necessaria, le disposizioni contenute nell’ordinamento ita-
liano a tutela dei legittimari residenti in Italia al momento della morte
del de cuius (comma 2 dell’art. 46).
La legge di disciplina, individuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 46 commi
1 e 2, regolerà l’insieme delle problematiche afferenti la successione:
a) l’apertura;
b) la formazione della massa ereditaria;
c) l’individuazione dei successibili (salvo quanto previsto dall’art. 49 circa
la successione dello Stato), l’ordine di preferenza fra di loro e la quota spet-
tante a ciascuno;

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