La capacità giuridica e i diritti delle persone fisiche

AutoreLuigi Tramontano
Pagine35-42
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Capitolo 2
Capacità
giuridiche
speciali
Cittadinanza
1Introduzione. Capacità giuridica
delle persone f‌isiche
LA CAPACITÀ GIURIDICA
E I DIRITTI DELLE PERSONE
FISICHE
2
Lo strumento di collegamento per l’individuazione delle norme applicabili
agli aspetti fondamentali della vita della persona, cui è dedicato il capo II
della legge di riforma resta la cittadinanza.
La disciplina sostanziale della capacità del soggetto è contenuta negli artt.
20 e 23 della L. 218/1995, che regolano rispettivamente la capacità giuridica
e la capacità di agire.
Rispetto alla precedente normativa di cui all’art. 17 disp. prel. c.c., la leg-
ge di riforma ha introdotto una distinzione esplicita tra le due fattispecie;
tradizionalmente per capacità giuridica s’intende l’idoneità del soggetto ad
essere titolare di situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi, interessi
legittimi).
La prima parte dell’art. 20, in linea di continuità con la tradizione, enuncia
il principio generale in base al quale l’acquisto o la perdita della capa-
cità giuridica sono disciplinate dalla legge nazionale del soggetto. La
seconda parte introduce una deroga a tale previsione stabilendo che per la
titolarità di determinate situazioni giuridiche soggettive che sorgono nel-
l’ambito di determinati rapporti, le condizioni di capacità sono disciplinate
dalla legge regolatrice del rapporto al quale si riferiscono.
Il criterio di collegamento enunciato, def‌inito della lex causae, regola pertan-
to le capacità giuridiche speciali, ossia l’attitudine di una persona f‌isica ad
assumere la titolarità di posizioni attive e passive in relazione a determinati
rapporti (ad es., la capacità di ricevere per testamento, la capacità di contrarre
matrimonio, etc.). In tal modo, la capacità del soggetto e quindi la disciplina
generale dovrà confrontarsi con le disposizioni contenute nella legge regola-
trice del rapporto le quali esigono particolari condizioni o producono parti-
colari effetti in capo ai soggetti coinvolti. Ad esempio, al f‌ine di contrarre ma-
trimonio, la legge italiana richiede la condizione di stato libero ex art. 86 c.c.
Di regola è necessario applicare le norme contenute nella legge regolatrice
del rapporto che eventualmente prescrivano delle capacità speciali; quando

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