Le persone giuridiche

AutoreLuigi Tramontano
Pagine43-51
43
Capitolo 3
Condizione
di reciprocità
I criteri di collegamento
1
LE PERSONE GIURIDICHE
3
La legge 218/1995 dedica alle persone giuridiche il solo art. 25 che disciplina in
maniera espressa le “Società e altri enti”. La rubrica dell’articolo delinea in
modo preciso l’ambito di applicazione della disposizione in esame, compren-
dente tutti gli enti diversi dalle persone f‌isiche, ivi compresi oltre alle persone
giuridiche, anche gli enti non personif‌icati e quelli privi di natura associativa.
La disciplina dell’art. 25 è intervenuta a colmare una grave lacuna in ma-
teria che, prima della riforma era regolata dagli articoli 2505 e 2509 del
codice civile poi abrogati.
Il primo dei due articoli sottoponeva alla legge italiana la disciplina delle
società costituite all’estero se la sede amministrativa ovvero l’oggetto prin-
cipale dell’impresa si trovava nel territorio italiano; il secondo sottoponeva
alla legge italiana la disciplina delle società costituite in Italia, anche se
l’oggetto delle loro attività era all’estero.
La materia è oggi regolata dal nuovo Capo XI al Titolo V del Libro V del
codice civile (artt. 2507-2510) aggiunto dal D.Lgs. 6/2003 e dalla disciplina
comunitaria e internazionale.
Si badi che resta, in ogni caso in vigore il comma 2 dell’art. 16 disp. prel. c.c.
relativo alla c.d. condizione di reciprocità, in base alla quale una persona
giuridica straniera può benef‌iciare in Italia degli stessi diritti civili di una
persona giuridica italiana, solo se quest’ultima sia ammessa a godere, nello
Stato straniero, dei medesimi diritti civili.
I criteri di collegamento per la determinazione dello disciplina delle società
commerciali, fanno capo a due teorie che ricalcano altrettante norme di
conf‌litto. La prima stabilisce l’applicazione della legge del luogo di in-
corporazione, ovvero la legge dello Stato nel cui territorio viene posto in
essere il procedimento costitutivo. La seconda prevede l’applicabilità della
legge italiana quando sono localizzati in Italia la sede amministrativa o
l’oggetto principale dell’impresa.
Il legislatore di riforma del 1995 ha accolto la teoria dell’incorporazione
“temperata”, per cui lo statuto personale della società è regolato dalla legge
dello Stato ove si perfeziona la procedura di costituzione, c.d. lex societatis,
senza precludere eventuali deroghe a tale principio generale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT