Filosofía e Diritto

AutoreAntonio Incampo
Pagine15-36
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1. FILOSOFIA E DIRITTO
1.0. Tutte le altre scienze sanno bene qual è il loro oggetto; la
filosofia no, quasi che la questione non sia l’oggetto, ma le sue
domande. Si sa di che cosa si occupano l’aritmetica, la geometria,
la musica e l’astronomia (per citare le antiche arti liberali del Qua-
drivio). La filosofia, dal canto suo, non ha un contenuto determina-
to. È più propriamente scienza del tutto, sicché anche gli altri sape-
ri sono a loro volta oggetto della filosofia.
Al principio del IV libro della Metafisica di Aristotele si legge:
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”Estin ™pist»mh tiv ¿ qewre‹ tÕ ×n Î ×n kaˆ t¦ toÚt_
Øp£rconta kaq'aØtÒ. AÛth d'™stˆn oÙdemi´ tîn ™n mšrei lego-
mšnwn ¹ aÙt»: oÙdem…a g¦r tîn ¥llwn ™piskope‹ kaqÒlou
perˆ toà Ôntov Î Ôn, ¢ll¦ mšrov aÙtoà ti ¢potemÒmenai per…
toÚtou qewroàsi tÕ sumbebhkÒv.
C’è una scienza che considera l’essere in quanto essere e le
proprietà che gli competono in quanto tale. Essa non s’identifica con
nessuna delle scienze particolari: infatti, nessuna delle altre scienze
considera l’essere in quanto essere in universale, ma, dopo aver de-
limitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteristiche di questa
parte2.
Analogamente la filosofia del diritto.
2 Aristotele, Metaphysica, liber III, cap. I, [1003a], in: Aristoteles opera
omnia. Graece et Latine cum indice nominum et rerum absolutissimo, vol. II,
edidit Cats Bussemaker, 1973, p. 500; traduzione italiana di Giovanni Reale:
Metafisica, 1978, p. 175.
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Non privilegia un aspetto del diritto, invece di un altro. Ha di-
nanzi a sé l’intero. Per questo, forse, è più facile dire che riflette
sul dovere giuridico. Il diritto, infatti, non è il dovere giuridico (di-
re questo è forse troppo o troppo poco), ma il diritto non è pensabi-
le senza l’idea di dovere giuridico. Il dovere giuridico non è sem-
plicemente questo o quell’insieme di norme, poniamo il contratto
al posto delle successioni; né è questo o quell’ordinamento, un si-
stema di civil law o di common law; né è l’ordinamento attuale o lo
ius commune nell’Europa continentale del X secolo; né è diritto
spontaneo e di formazione consuetudinaria, invece che diritto codi-
ficato dal potere legislativo dello Stato; né è il “diritto sovralegale”
[übergesetzliches Recht] delle corti penali internazionali, piuttosto
che le infinite delibere di altrettanti consigli di amministrazione. Il
dovere giuridico non privilegia solo una parte; si dice di molti. Il
dovere giuridico, e con esso la filosofia, ha a che fare con il tutto.
Gli altri saperi del diritto si soffermano soltanto su una parte: il di-
ritto costituzionale, civile, penale, amministrativo, canonico, inter-
nazionale, processuale e così via. La filosofia del diritto si chiede,
invece, che cos’è il dovere giuridico: non l’uno o l’altro dei doveri,
non questo o quel dovere, non il dovere di oggi invece che di ieri,
ma il dovere giuridico in sé, il dovere in quanto dovere giuridico,
così come la “metafisica” dice dell’“essere in quanto essere” [×n Î
Ôn
òn hêi ón].
1.1. Con quali nomi se ne può parlare? E come cercarli?
Possiamo distinguere, innanzitutto, doveri secondo la forza e
doveri secondo l’oggetto. Sapere, ad esempio, se ci sono doveri
necessari o soltanto possibili significa esplorare la forza del dove-
re. Distinguere, invece, tra doveri di condotta, che istituiscono
rapporti giuridici, e doveri di struttura, volti principalmente a or-
ganizzare un corpo di norme, significa parlare di doveri non più
secondo la forza, ma secondo l’oggetto. Ha inizio, in questo modo,
una prima classificazione. Un compito inutile? Tutt’altro. È così
che conosciamo il mondo. Del resto, “classificare” vuol dire divi-
dere alcune cose da altre. Si prendano i baci e i fasci di fiori. È fa-

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