DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 196 - Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Coming into Force09 Luglio 1999
Enactment Date22 Maggio 1999
Published date24 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/24/099G0224/CONSOLIDATED/20150803
Official Gazette PublicationGU n.146 del 24-06-1999 - Suppl. Ordinario n. 120
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle direttive 98/46/CE e 98/99/CE;

Vista la decisione 90/424/CEE;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e loro successive modifiche, esclusa quella di azienda e di autorita' competente, cosi' definite:

    1. azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;

    2. autorita' competente: le autorita' sanitarie di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  2. Inoltre si intende per:

    1. allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti piu' allevamenti tutti gli allevamenti formano un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria;

    2. animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina, destinato direttamente ad uno stabilimento di macellazione o a un centro di raccolta dal quale puo' essere inviato solo ad uno stabilimento di macellazione;

    3. animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina diverso da quelli di cui alla lettera b) e, in particolare, destinato ad essere allevato, destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive;

    4. allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2;

    5. Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da tubercolosi: uno Stato membro o una parte di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 4 e 5;

    6. allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 1 e 2;

    7. regione ufficialmente indenne da brucellosi: una regione di uno Stato membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 7, 8 e 9;

    8. Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi: uno Stato membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 7, 8 e 9;

    9. allevamento bovino indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 4 e 5;

    10. allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B;

    11. Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: uno Stato membro o regione di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni E e F;

    12. veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dalla regione o dall'azienda sanitaria locale;

    13. malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E, parte I;

    14. centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende di cui al comnma 1, lettera a), ove vengono raggruppati i bovini e i suini di differenti aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi. autorizzato ai sensi dell'articolo 9;

    15. regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2.000 km2j , soggetta al controllo delle autorita' veterinarie competenti, che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:

      Belgio: province/province

      Germania: Regierungsbezirk

      Danimarca: amt o isola

      Francia: departement

      Italia: provincia

      Lussemburgo:

      Paesi Bassi: rvv-kring

      Regno Unito: Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:

      county Scozia: district o island area

      Irlanda: county

      Grecia: vonos

      Spagna: provincia

      Portogallo: territorio continentale: distrito; altre parti del territorio del Portogallo: regiao autonoma

      Austria: Bezirk

      Svezia: lan

      Finlandia: Laani/lan

    16. commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui all'articolo 2, comma 1, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprieta';

    17. veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorita' competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13.

Art 2.
  1. Il presente decreto disciplina, in particolare, gli scambi tra Stati membri di animali delle specie bovina e suina, ad eccezione del suino selvatico come definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, del decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, e loro successive modifiche, nonche' dalla decisione 90/424/CEE.

Art 3.
  1. Gli animali di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere destinati agli scambi solo se:

  1. sottoposti ad un controllo di identita' e ad un esame clinico, da parte di un veterinario ufficiale, nelle ventiquattro ore precedenti la partenza e non presentano segni clinici di malattia;

  2. provenienti da un'azienda o da una zona non soggette, in relazione alla specie considerata, a divieti o restrizioni di polizia sanitaria, adottati sulla base di provvedimenti comunitari o nazionali;

  3. identificati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e, per i bovini, quelle di cui al regolamento (CE)820/97, e successive modifiche:

  4. non destinati, nell'ambito di un programma nazionale o regionale per l'eradicazione di malattie contagiose o infettive, alla macellazione ne' essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria;

  5. non vengono in contatto con altri artiodattili di differente qualifica sanitaria dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione;

  6. trasportati mediante mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 10;

  7. accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F, e redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Art 4.
  1. Il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F deve essere provvisto di un numero di serie; esso e' costituito da un unico foglio e qualora sia necessario piu' di un foglio, questi devono formare un documento unico non divisibile. Il certificato, che deve essere rilasciato il giorno dell'esame clinico degli animali ed essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ha una validita' di 10 giorni a decorrere dalla data del citato esame clinico.

  2. Gli esami necessari al rilascio del certificato di cui al comma 1, relativo alla partita di animali, compresi quelli necessari a garantire il rispetto di eventuali garanzie addizionali fissate in sede comunitaria, devono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta; i certificati devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto.

  3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale puo' redigere il certificato relativo agli animali provenienti da centri di raccolta in base a certificato conforme a...

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