DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. 27 - Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica

Coming into Force19 Febbraio 1993
Published date04 Febbraio 1993
Enactment Date30 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/02/04/093G0065/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1993 - Suppl. Ordinario n. 12
Titolo I LEGISLAZIONE VETERINARIA
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/608/CEE del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il presente titolo disciplina le modalita' con le quali le autorita' competenti in materia di controllo della applicazione della legislazione veterinaria collaborano con i servizi competenti degli altri Stati membri e della Commissione delle Comunita' europee, in appresso denominata Commissione, allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

Art 2.
  1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

    1. "legislazione veterinaria": l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni adottate in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la salute degli animali, la salute pubblica in relazione al settore veterinario, l'ispezione sanitaria degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale e la protezione degli animali;

    2. "autorita' richiedente": la competente autorita' centrale di uno Stato membro che formula domande di assistenza: per lo Stato italiano, le domande di assistenza sono formulate dal Ministero della sanita' che puo' avvalersi dei suoi uffici periferici di cui all'allegato A;

    3. "autorita' interpellata": la competente autorita' di uno Stato membro cui sono indirizzate domande di assistenza; per lo Stato italiano le domande di assistenza sono rivolte agli uffici di cui all'allegato A.

  2. Il Ministro della sanita' comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco in cui sono individuate le autorita' competenti di cui all'art. 1, comma 1.

  3. Gli uffici periferici di cui all'allegato A ferme restando le vigenti dotazioni organiche sono retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale.

Art 3.
  1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente titolo non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalle autorita' competenti di cui all'art. 1, comma 1, nell'ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell'autorita' giudiziaria.

  2. In caso di assistenza su richiesta, la trasmissione delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, si effettua soltanto se l'autorita' giudiziaria, espressamente consultata, lo consenta.

Titolo I LEGISLAZIONE VETERINARIA
Capo II ASSISTENZA SU RICHIESTA
Art 4.
  1. L'autorita' interpellata, su domanda dell'autorita' richiedente:

    1. trasmette ogni informazione, attestato, documento o copia conforme di cui sia in possesso o che si procuri ai sensi del comma 2 e che consenta di verificare l'osservanza della legislazione veterinaria;

    2. effettua ogni indagine diretta ad accertare la veridicita' dei fatti segnalati dall'autorita' richiedente e comunica alla stessa il risultato di tale indagine ivi compresa ogni informazione necessaria per svolgerla.

  2. L'autorita' interpellata o l'autorita' amministrativa cui l'autorita' interpellata si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' italiana.

Art 5.
  1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata provvede a notificare, nel rispetto delle norme vigenti, atti e provvedimenti concernenti l'applicazione della legislazione veterinaria adottati dalle autorita' a cio' competenti.

  2. L'autorita' interpellata puo' chiedere che la domanda di assistenza sia formulata anche in lingua italiana.

Art 6.
  1. Su domanda dell'autorita' richiedente l'autorita' interpellata, nel rispetto delle norme vigenti, esercita, fa esercitare o rafforzare la sorveglianza nei luoghi in cui si sospettano irregolarita' e in particolare:

  1. sulle aziende;

  2. sui depositi di merci;

  3. sui movimenti di merci segnalati;

  4. sui mezzi di trasporto.

Art 7.
  1. Su domanda dell'autorita' richiedente l'autorita' interpellata comunica tutte le informazioni di cui dispone o che si procuri ai sensi dell'art. 4, comma 2, concernenti specifiche operazioni che all'autorita' richiedente sembrano contrarie alla legislazione veterinaria.

Titolo I LEGISLAZIONE VETERINARIA
Capo III ASSISTENZA SPONTANEA
Art 8.
  1. Le autorita' di cui all'art. 1, comma 1, collaborano, ai sensi del comma 2, con le autorita' competenti degli altri Stati membri anche senza preventiva richiesta da parte di queste ultime.

  2. Le autorita', qualora lo ritengano utile per l'osservanza della legislazione veterinaria:

  1. esercitano o fanno esercitare, secondo la rispettiva competenza la sorveglianza prevista dall'art. 6, comma 1;

  2. segnalano quanto prima agli uffici di cui all'allegato A, per la successiva comunicazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria, ivi compresi i mezzi ed i metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

Titolo I LEGISLAZIONE VETERINARIA
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI
Art 9.
  1. Le autorita' competenti, non appena ne dispongono, segnalano al Ministero della sanita', perche' le comunichi alla Commissione, informazioni:

  1. concernente le merci che hanno formato oggetto, o che si pre- sume abbiano formato oggetto, di operazioni in contrasto con la legislazione veterinaria nonche' i metodi e i procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati;

  2. tendenti ad evidenziare eventuali carenze legislative in materia veterinaria.

Art 10.
  1. Il Ministero della sanita' comunica quanto prima alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata di essa, qualsiasi informazione, che possa avere interesse sul piano comunitario, attinente ad operazioni in contrasto con la legislazione veterinaria e, in particolare:

    1. quando le operazioni abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri;

    2. quando sembri che analoghe operazioni possano essere state effettuate in altri Stati membri.

  2. Qualora le comunicazioni di cui al comma 1 riguardino casi che possano presentare un pericolo per la salute umana e non esistano altri mezzi di prevenzione, il Ministero della sanita', previ contatti con la Commissione ne da' informazione motivata al pubblico.

  3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al comma 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni in contrasto con la legislazione veterinaria.

  4. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono sostituire quelle di cui all'art. 8, comma 1, e all'art. 9, comma 1.

Art 11.
  1. Il Ministro della sanita':

  1. assicura il coordinamento fra le autorita' competenti di cui...

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