DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 229 - Regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE

Coming into Force03 Aprile 1992
Published date19 Marzo 1992
Enactment Date01 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/19/092G0258/CONSOLIDATED/20061106
Official Gazette PublicationGU n.66 del 19-03-1992 - Suppl. Ordinario n. 56
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;

Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione della direttiva 85/5/11/CEE del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Vista la decisione della Commissione del 12 luglio 1988, n. 88/397/CEE, che coordina le disposizioni adottate in applicazione dell'art. 6 della direttiva 85/511/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1

  1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) animale delle specie sensibili: ogni ruminante o suino, domestico o selvatico, che si trovi in un'azienda;

  1. animale ricettivo: ogni animale delle specie sensibili non vaccinato o vaccinato d'emergenza per la prima volta, per il quale non sia ancora trascorso il periodo tecnico necessario ad assicurare l'immunita';

  2. animale infetto da afta epizootica: ogni animale delle specie sensibili sul quale siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili all'afta epizootica, ovvero sul quale la presenza della malattia sia stata ufficialmente constatata mediante esame di laboratorio;

  3. animale sospetto di essere infetto da afta epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da far sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica;

  4. animale sospetto di essere contaminato: ogni animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epizootologiche raccolte, possa essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto del virus dell'afta.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2006, N. 274

Art 2.
  1. Per la definizione di azienda e, ove necessario, per le altre definizioni, si applicano quelle di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2006, N. 274

Art 3.
  1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento negli animali dell'esistenza di afta epizootica e' obbligatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e per gli effetti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e succes- sive modificazioni.

  2. L'unita' sanitaria locale competente, accertata l'insorgenza di un focolaio di afta epizootica, ne da' comunicazione immediata al Ministero della sanita', in conformita' dell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 ottobre 1984, n. 279.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2006, N. 274

Art 4.
  1. L'autorita' sanitaria competente, ricevuta la denuncia, dispone l'immediato intervento del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente e, ove sia accertata, anche sulla base dei rilievi clinici, la presenza in un'azienda di animali delle specie sensibili infetti o sospetti di essere infetti da afta epizootica, sostenuta da qualsiasi tipo o variante di virus aftoso, dispone per gli accertamenti atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia e, in particolare, che il veterinario ufficiale effettui adeguati prelievi di materiale patologico per i necessari esami di laboratorio da parte del laboratorio designato.

  2. L'autorita' sanitaria competente dispone che l'azienda sospetta sia sottoposta a sequestro, provvedendovi anche eventualmente a mezzo della Forza pubblica.

  3. Con il provvedimento di sequestro l'autorita' sanitaria competente dispone:

    1. il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero degli animali presenti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati, nonche' il numero degli animali gia' morti. Il censimento deve essere aggiornato tenendo conto anche degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto;

    2. che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o isolati in altri luoghi; c) il divieto di entrata e di uscita di animali delle specie sensibili; d) il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita competente, di entrata e di uscita di animali di altre specie;

    3. il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente, di uscita di carni o carcasse di animali delle specie sensibili, nonche' di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altri materiali, quali lane o rifiuti, che possono trasmettere l'afta epizootica. Le carni o le carcasse devono essere distrutte sul posto; tuttavia il loro allontanamento, a fine di distruzione, puo' essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario competente per territorio, che fissa le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;

    4. il divieto di uscita del latte dall'azienda. In caso di difficolta' di deposito nell'azienda, l'autorita' competente puo' autorizzare, sotto controllo veterinario, l'uscita del latte dall'azienda verso uno stabilimento di trattamento, per esservi sottoposto ad un trattamento termico che assicuri la distruzione del virus; g) che il movimento di persone da e per l'azienda sia subordinato alla autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente;

    5. che il movimento di veicoli da e per l'azienda siano subordi- nate ad autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, che stabilisce anche le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;

    6. che gli ingressi sia dei fabbricati di stabulazione degli animali delle specie sensibili, sia dell'azienda, siano sottoposti ad appropriati metodi di disinfezione; l) che sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente all'art. 7.

  4. L'autorita' sanitaria competente puo' estendere le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 alle aziende situate nelle immediate vicinanze qualora la loro dislocazione, la configurazione dei luoghi o i contatti con gli animali dell'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia lascino temere l'eventualita' di una contaminazione.

  5. L'autorita' sanitaria competente revoca le misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 quando il sospetto di afta epizootica sia ufficialmente escluso.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2006, N. 274

Art 5.
  1. In attesa dell'esito degli esami di laboratorio, l'autorita' sanitaria competente, sulla base dei rilievi clinici di cui all'art. 4, comma 1, dispone l'immediato abbattimento degli animali infetti e sospetti di infezione entro le 24 ore successive, nonche' la distruzione delle carcasse degli animali abbattuti.

  2. L'abbattimento degli animali deve essere effettuato sul posto e la distruzione delle carcasse deve avvenire in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica.

  3. Nel caso di conferma di virus aftosi di qualsiasi tipo o variante, l'autorita' sanitaria competente, oltre alle misure enumer- ate all'art. 4, dispone che:

    1. gli animali sospetti di contaminazione e tutti gli animali sani delle specie sensibili presenti nell'allevamento infetto siano abbattuti sul posto;

    2. dopo l'abbattimento, le carcasse degli animali di cui alla lettera a) devono essere distrutte sotto controllo ufficiale in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica; c) le carni degli animali delle specie sensibili, provenienti dall'azienda e abbattuti nel periodo compreso tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali, devono, per quanto possibile, essere rintracciate e distrutte sotto controllo veterinario ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;

    3. le carcasse degli animali morti nell'azienda devono essere distrutte sotto controllo veterinario ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica; e) qualsiasi materiale suscettibile di essere contaminato o veicolo del virus aftoso sia distrutto o sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus stesso eventualmente presente; qualsiasi trattamento deve essere effettuato in conformita' delle istruzioni del veterinario ufficiale;

    4. il latte prodotto nell'allevamento infetto prima dell'abbattimento degli animali deve essere distrutto in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus aftoso. Nel caso di abbattimento parziale, il latte eventualmente prodotto nell'allevamento infetto dopo l'abbattimento e la distruzione degli animali, terminate le operazioni di disinfezione, deve essere avviato verso un centro di raccolta appositamente...

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