DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 274 - Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Coming into Force21 Novembre 2006
Published date06 Novembre 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/11/06/006G0293/ORIGINAL
Enactment Date18 Settembre 2006
Official Gazette PublicationGU n.258 del 06-11-2006 - Suppl. Ordinario n. 210
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce:

    1. le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica, a prescindere dal tipo di virus;

    2. talune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorita' competenti e degli allevatori in materia di afta epizootica.

  2. Il Ministero della salute, anche su richiesta del Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre misure piu' restrittive rispetto a quelle del presente decreto mediante l'adozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili e urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) animale delle specie sensibili: qualsiasi animale, domestico o selvatico, dei sottordini Ruminantia, Suina e Tylopoda dell'ordine Artiodactyla. Altri animali, quali quelli appartenenti agli ordini Rodentia o Proboscidae, possono essere considerati sensibili all'afta epizootica sulla base di dati scientifici ai fini dell'applicazione di misure specifiche, in particolare di quelle cui e' fatto riferimento al comma 2 dell'articolo 1, all'articolo 15 nonche' all'articolo 77, comma 2, lettera b);

b) azienda: l'azienda agricola o qualsiasi altra struttura, compresi i circhi, situata nel territorio nazionale, in cui vengono allevati o tenuti animali di specie sensibili, a titolo permanente o provvisorio. Tuttavia, per i fini di cui all'articolo 10, comma 1, questa definizione non include gli spazi riservati all'abitazione umana all'interno di detti fabbricati, a meno che animali delle specie sensibili, compresi quelli di cui all'articolo 77, comma 2, lettera b), vi sono tenuti a titolo permanente o temporaneo, ne' gli stabilimenti di macellazione, i mezzi di trasporto e i posti d'ispezione frontalieri, ne' le zone recintate in cui vengono tenuti e possono essere cacciati animali di specie sensibili, se tali zone recintate sono di dimensioni tali da rendere inapplicabili le misure di cui all'articolo 10;

c) mandria: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuto in un'azienda come unita' epidemiologica; qualora un'azienda detenga piu' di una mandria, ciascuna delle mandrie costituisce un'unita' distinta ma con la stessa qualifica sanitaria;

d) proprietario: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria di un animale di una specie sensibile o incaricata di allevarlo dietro compenso o senza di esso;

e) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni e le province autonome;

f) veterinario ufficiale: il medico veterinario delle aziende sanitarie locali;

g) autorizzazione: il provvedimento scritto rilasciato o da una delle autorita' competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie devono essere conservate per le ispezioni successive sia dal soggetto che l'ha rilasciata sia dal richiedente, per almeno tre anni;

h) periodo di incubazione: il periodo di tempo che intercorre tra l'infezione e la comparsa dei segni clinici dell'afta epizootica, stabilito, per i fini di cui al presente decreto, in quattordici giorni per i bovini e i suini e ventuno giorni per gli ovini, i caprini e gli altri animali delle specie sensibili;

i) animale sospetto di essere infetto: qualsiasi animale delle specie sensibili, o la relativa carcassa, che presenta sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni a prove di laboratorio tali da fare sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica;

l) animale sospetto di essere contaminato: qualsiasi animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epidemiologiche raccolte, puo' essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto con il virus dell'afta;

m) caso di afta epizootica o animale infetto da afta epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili, o la relativa carcassa, su cui la presenza della malattia e' stata ufficialmente confermata, tenuto conto delle definizioni di cui all'allegato I, alternativamente in base:

1) ai sintomi clinici o alle lesioni post-mortem riferibili all'afta epizootica ufficialmente confermati;

2) ad un esame di laboratorio effettuato conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII;

n) focolaio di afta epizootica: azienda in cui sono tenuti animali delle specie sensibili e che corrisponde a uno o piu' criteri elencati nell'allegato I;

o) focolaio primario: il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;

p) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;

q) macellazione d'urgenza: la macellazione in situazioni d'urgenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, di animali che, sulla base di dati epidemiologici, di diagnosi cliniche o di risultati di analisi di laboratorio, non sono considerati infetti o contaminati dal virus dell'afta epizootica, compresa la macellazione effettuata per evitare inutili sofferenze agli animali;

r) trasformazione: la classificazione, la trasformazione, il trattamento delle carcasse e dei materiali interessati nei cui confronti si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002, e le relative disposizioni applicative;

s) regionalizzazione: la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni ai movimenti o agli scambi di determinati animali o prodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 45 al fine di...

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