DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996, n. 317 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

Coming into Force29 Giugno 1996
Published date14 Giugno 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/06/14/096G0335/CONSOLIDATED/20160902
Enactment Date30 Aprile 1996
Official Gazette PublicationGU n.138 del 14-06-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche;

Visti gli articoli 4 e 30 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/102/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;

Tenuto conto del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e in particolare dell'art. 5;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' e definizioni

  1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' di identificazione e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalita' di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi.

  2. Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che:

    1. siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;

    2. siano identificati individualmente gli animali delle specie sottoposte ad identificazione per azienda;

    3. siano inseriti nel codice di identificazione nuovi elementi attraverso cui risalire ad ulteriori informazioni.

  3. Il presente regolamento si applica fatti salvi la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e tenendo conto dell'art. 5 del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992.

  4. La Commissione europea, le autorita' competenti e l'autorita' preposta al controllo dell'applicazione del regolamento CEE 3508/92 possono accedere a tutte le informazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

  5. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

    1. animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;

    2. azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati;

    3. detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di animali;

    4. autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

    5. scambi: gli scambi, tra Stati membri, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

    6. marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l'animale e l'azienda di origine.

Art 2.

Elenco delle aziende

  1. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio tiene un elenco, costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

    1. la denominazione dell'azienda;

    2. il codice d'identificazione aziendale;

    3. l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, localita', e codice di avviamento postale;

    4. il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;

    5. il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lettera d);

    6. le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;

    7. per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito.

  2. Il responsabile dell'azienda, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dall'inizio dell'attivita', deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario territorialmente competente.

  3. Salvo diversa disposizione adottata in sede comunitaria, non sono soggetti all'adempimento di cui al comma 1 le persone fisiche che detengono non piu' di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purche' all'atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di cui all'art. 10.

  4. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

  5. Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 i responsabili delle aziende gia' in possesso di un codice aziendale assegnato dalle unita' sanitarie locali contenente tutti i dati di cui al comma 4; tali aziende vengono inserite d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si provvede anche ad integrare, ove occorra, le informazioni prescritte al comma 1.

  6. Il responsabile dell'azienda, entro sette giorni, comunica al servizio veterinario competente la variazione di uno dei dati elencati al comma 1, oppure la cessazione dell'attivita', rapportata all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro di cui all'art. 3 e le informazioni di cui agli articoli 3 e 10.

  7. Le aziende continuano a figurare nell'elenco di cui al comma 1 finche' non siano trascorsi i tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.

Art 3.

Registro aziendale e informazioni

  1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.

  2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

    1. il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della categoria;

    2. tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della...

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