DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 118 - Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche

Coming into Force04 Marzo 1992
Enactment Date27 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/18/092G0159/CONSOLIDATED/19990930
Published date18 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.40 del 18-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 33
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 65 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 81/602/CEE del Consiglio del 31 luglio 1981, 85/358/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985, 86/469/CEE del Consiglio del 16 settembre 1986, 88/146/CEE del Consiglio del 7 marzo 1988 e 88/299/CEE del Consiglio del 17 maggio 1988, relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche e agli scambi degli animali e delle carni trattati con talune sostanze ad azione ormonica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'agricoltura e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. animali da azienda: gli animali allevati in una azienda le cui carni o prodotti sono destinati all'alimentazione umana;

  2. trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi dell'art. 6 per curare un disturbo della fertilita' accertato da un medico veterinario, previo esame dell'animale stesso;

  3. carni: tutte le parti degli animali di cui alla lettera a) atte al consumo umano;

  4. prodotti a base di carni: prodotti e preparazioni elaborati con le carni delle specie animali di cui alla lettera a);

  5. campione ufficiale: campione prelevato dall'autorita' competente e che, ai fini dell'analisi del residuo in questione, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie animale, della natura del campione, della quantita' e del metodo di prelievo nonche' dalla individuazione dell'origine dell'animale e delle carni; tale prelievo deve essere effettuato senza preavviso;

  6. laboratorio riconosciuto: gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283;

  7. residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica e dei loro prodotti di trasformazione, nonche' di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute umana.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336

Art 2.
  1. Fuori dei casi previsti all'art. 11, e' vietato produrre e immettere sul mercato e comunque detenere per il commercio o distribuire o detenere per distribuire sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri, nonche' sostanze ad azione tireostatica salvo che si tratti di attivita' autorizzate concernenti la produzione di medicinali per uso umano.

  2. Chi viola il disposto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

  3. Fuori dei casi previsti dall'art. 6, e' vietato immettere sul mercato e, comunque, detenere per commercio o distribuire o detenere per distribuire, sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena che non siano destinate alla utilizzazione ai sensi dell'art. 6.

  4. Chi contravviene al disposto di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336

Art 3.
  1. Chi somministra ad animali da azienda sotto qualunque forma e per qualunque via sostanze stilbeniche o sostanze ad azione tireostatica e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni per ciascun animale trattato.

  2. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 6, comma 1, chi somministra ad animali da azienda sotto qualunque forma e per qualunque via altre sostanze estrogene, diverse dagli stilbenici, o sostanze ad azione androgena o gestagena nonche' altre sostanze ad effetto anabolizzante e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni per ciascun animale trattato.

  3. Alla stessa sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 soggiace chi somministra ad animali d'azienda destinati all'ingrasso le sostanze indicate al medesimo comma.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336

Art 4.
  1. E' vietato immettere sul mercato o macellare animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze in violazione all'art. 3.

  2. Chi immette sul mercato o macella animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze stilbeniche o sostanze ad azione tireostatica e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

  3. Chi immette sul mercato o macella animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze ad azione estrogena, diverse dagli stilbenici, o sostanze ad azione androgena o gestagena, nonche' altre sostanze ad effetto anabolizzante e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni, per ogni animale trattato.

  4. Gli animali di cui al comma 1 devono essere abbattuti previa autorizzazione della competente autorita' sanitaria locale, che dispone anche per la destinazione delle carni ad usi diversi dal consumo umano.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336

Art 5.
  1. E' vietato vendere, detenere per vendere, lavorare o comunque distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne provenienti da animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze in violazione all'art. 3.

  2. Chi viola il disposto del comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

  3. Le carni e i prodotti a base di carne di cui al comma 1 devono essere distrutti o destinati dall'autorita' sanitaria locale competente ad usi diversi dal consumo umano.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336

Art 6.
  1. In deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2, e' consentito somministrare agli animali da azienda, esclusi quelli destinati all'ingrasso, sostanze ad azione estrogena, diverse dagli stilbenici, androgena o gestagena, contenute in specialita' medicinali registrate, a fine di trattamenti: terapeutico, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilita' e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni.

  2. Ai fini dei trattamenti terapeutici devono essere utilizzate specialita' medicinali registrate somministrabili esclusivamente per via iniettiva non veicolate mediante prodotti ad azione di ritardo.

  3. Le specialita' medicinali di cui al comma 1 devono essere cedute dal farmacista esclusivamente su presentazione di ricetta veterinaria, rinnovata di volta in volta e da trattenersi dal farmacista stesso.

  4. La somministrazione delle sostanze di cui al comma 1 deve essere effettuata da un medico veterinario che deve darne comunicazione entro tre giorni, al servizio veterinario della unita' sanitaria lo- cale competente per territorio, indicando...

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