Ai fini del presente decreto si intende per:
animali da azienda: gli animali allevati in una azienda le cui carni o prodotti sono destinati all'alimentazione umana;
trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi dell'art. 6 per curare un disturbo della fertilita' accertato da un medico veterinario, previo esame dell'animale stesso;
carni: tutte le parti degli animali di cui alla lettera a) atte al consumo umano;
prodotti a base di carni: prodotti e preparazioni elaborati con le carni delle specie animali di cui alla lettera a);
campione ufficiale: campione prelevato dall'autorita' competente e che, ai fini dell'analisi del residuo in questione, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie animale, della natura del campione, della quantita' e del metodo di prelievo nonche' dalla individuazione dell'origine dell'animale e delle carni; tale prelievo deve essere effettuato senza preavviso;
laboratorio riconosciuto: gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283;
residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica e dei loro prodotti di trasformazione, nonche' di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute umana.