DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 336 - Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ssagoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti

Coming into Force15 Ottobre 1999
Published date30 Settembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/09/30/099G0409/CONSOLIDATED/20060428
Enactment Date04 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.230 del 30-09-1999
Capo I Campo d'applicazione e definizioni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1988, n. 128;

Vista la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;

Vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Campo d'applicazione e definizioni Art. 1.

  1. Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

  2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:

    1. carni e prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche;

    2. prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modifiche;

    3. medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche.

  3. Si intende, inoltre per:

    1. azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;

    2. animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonche' i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;

    3. animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;

    4. partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di eta', allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;

    5. trattamento terapeutico: la somministrazione, in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze (beta)-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonche' del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni;

    6. trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5:

      1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;

      2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilita';

    7. trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

    8. sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale e' vietata;

    9. sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non e' vietata;

    10. residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasfomazione, nonche' di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;

    11. autorita' competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

    12. campione ufficiale: campione prelevato dall'autorita' competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantita' e del metodo di prelievo, nonche' dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;

    13. laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della sanita' per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;

    14. laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanita' o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della sanita' per categorie o gruppi di sostanze o residui;

    15. sostanza ssagonista: una sostanza agonista della stimolazione dei betaadrenorecettori.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2006, N. 158

Art 2.
  1. E' vietato:

  1. trasferire, a titolo oneroso o gratuito, stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonche' tireostatici, salvo che per l'esercizio di attivita' autorizzate concernenti la ricerca o la produzione di medicinali per uso umano;

  2. trasferire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze (beta)-agoniste e ad azione estrogena, androgena e gestagena, salvo che per l'esercizio di attivita' autorizzate concernenti la ricerca o la produzione di medicinali per uso umano o veterinario.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2006, N. 158

Art 3.
  1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, e' vietato:

    1. somministrare, mediante qualsiasi metodo, ad un animale d'azienda e agli animali d'acquacoltura medicinali contenenti sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, sostanze (beta)-agoniste nonche' qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante;

    2. detenere in azienda animali trattati con le sostanze di cui alla lettera a), nonche' trasferire a titolo oneroso o gratuito o macellare per il consumo umano animali d'azienda o animali d'acquacoltura che contengono le sostanze di cui alla lettera a) o nei quali si sia constatata la presenza di tali sostanze;

    3. trasferire, a titolo oneroso o gratuito e per il consumo umano, prodotti trasformati provenienti da animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui alla lettera a);

    4. trasferire, a titolo oneroso o gratuito, le carni degli animali di cui alla lettera b);

    5. trasformare, trasferire a titolo oneroso o gratuito per il consumo umano, o detenere per la vendita, le carni di cui alla lettera d).

  2. E' vietata la detenzione in azienda di medicinali contenenti sostanze (beta)-agoniste per l'induzione della tocolisi.

  3. E' vietata la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera a), e all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2006, N. 158

Art 4.
  1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, e' consentito somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:

    1. estradiolo-17ss, testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;

    2. sostanze (beta)-agoniste ovvero trenbolone...

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