DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 559 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commer- cializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

Coming into Force19 Febbraio 1993
Published date04 Febbraio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/02/04/093G0063/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date30 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1993 - Suppl. Ordinario n. 12
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/495/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. La produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento deve rispondere ai requisiti igienico- sanitari di polizia sanitaria indicati nel presente regolamento e relativi allegati.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, inoltre si intende per:

  1. carni di coniglio: tutte le parti del coniglio domestico adatte al consumo umano;

  2. carni di selvaggina d'allevamento: tutte le parti dei mammiferi terrestri e volatili selvatici riprodotti, allevati e macellati in cattivita', in particolare quaglie, piccioni, pernici e fagiani;

  3. selvaggina d'allevamento: mammiferi terrestri o volatili selvatici ma allevati come animali domestici; sono esclusi i mammiferi selvatici che vivono in territori chiusi con autonomia di ricovero e di approvvigionamento in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;

  4. paese di produzione: lo Stato membro nel cui territorio e' situata l'azienda di produzione.

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, inoltre si intende per:

  1. carni di coniglio: tutte le parti del coniglio domestico adatte al consumo umano;

    b) carni di selvaggina di allevamento: tutte le parti ad atte al consumo umano dei mammiferi terrestri, dei volatili selvatici e degli uccelli corridori (ratiti), in particolare quaglie, piccioni, pernici e fagiani, riprodotti, allevati e macellati in cattivita';

  2. selvaggina d'allevamento: mammiferi terrestri o volatili selvatici ma allevati come animali domestici; sono esclusi i mammiferi selvatici che vivono in territori chiusi con autonomia di ricovero e di approvvigionamento in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;

  3. paese di produzione: lo Stato membro nel cui territorio e' situata l'azienda di produzione.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Capo II DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI CONIGLIO
Art 3.
  1. Le carni di coniglio devono:

    1. essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e riconosciuto, ai fini del presente capo, conformemente ai sensi dell'art. 14;

    2. essere carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria;

    3. provenire da animali che siano stati sottoposti all'ispezione veterinaria ante mortem ad opera di un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo I, e che in seguito a tale esame siano considerati atti alla macellazione;

    4. essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, eccettuate quelle di cui ai punti 28- bis e 28- ter;

    5. essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II del presente regolamento, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

    6. essere munite di bollo sanitario in conformita' all'allegato I, capitolo III. E' possibile secondo le procedure comunitarie, modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purche' conformi alle norme di igiene;

    7. essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

    8. essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V;

    9. se si tratta di parti di carcassa o di carni dissossate, essere state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 14.

  2. Le carni fresche di coniglio spedite verso il territorio di un altro Stato membro devono essere accompagnate da un certificato sanitario in originale rilasciato da un veterinario ufficiale all'atto della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere al modello che figura nell'allegato II, deve essere redatto almeno nella lingua o nelle lingue del paese di destinazione e contenere le informazioni previste.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 4.
  1. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, il sindaco puo' consentire:

    1. la cessione diretta da parte di un piccolo produttore di carni di coniglio ad un privato per il proprio consumo;

    2. la cessione di piccoli quantitativi limitati di carni fresche di coniglio da parte di agricoltori che producono conigli in piccola scala:

    1) direttamente al consumatore finale sui mercati locali piu' vicini alla loro azienda;

    2) ad un venditore al dettaglio, a condizione che eserciti la propria attivita' nella stessa localita' del produttore o in una localita' vicina.

  2. Sono esclusi dalla deroga la vendita ambulante, la vendita per corrispondenza e trattandosi di un venditore al dettaglio, la vendita su un mercato.

  3. Il sindaco adotta le misure necessarie per garantire il controllo sanitario delle operazioni previste al comma 1, e quelle che permettano di risalire all'azienda di origine.

  4. Il Ministero della sanita' puo' chiedere alla Commissione di fissare i limiti massimi dei quantitativi che possono essere oggetto di cessione in virtu' del comma 1.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Capo III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE E LA COMMER- CIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO
Art 5.
  1. Gli scambi intracomunitari di carni di selvaggina d'allevamento sono soggetti a:

  1. quanto alla selvaggina da penna d'allevamento, ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

  2. quanto alle altre specie di selvaggina d'allevamento, ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 782.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 6.
  1. Le carni di selvaggina d'allevamento provenienti da mammiferi terrestri selvatici biungulati devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, lettere da b) ad h), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, a condizione che la mandria d'origine sia sottoposta ad un controllo veterinario periodico e non formi oggetto di restrizioni a seguito di indagine eseguita ai sensi dell'art. 11 o a seguito di ispezione veterinaria. Le modalita' di detto controllo sono stabilite dalla Comunita' europea. Gli animali in questione devono essere trattati in momenti diversi rispetto agli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina.

  2. Il certificato sanitario che deve accompagnare le carni di cui al comma 1, deve essere conforme al modello che figura nell'allegato IV.

  3. Le carni provenienti da cinghiali d'allevamento o da altre spe- cie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente alle disposizioni concernenti la ricerca delle trichine (trichinella spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

  4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio puo' consentire la macellazione di selvaggina d'allevamento nel luogo d'origine se gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi o per proteggere il benessere degli animali. Tale deroga puo' essere concessa se:

    1. l'allevamento e' sottoposto ad un controllo veterinario periodico e non e' oggetto di restrizioni a seguito di indagine effettuata conformemente all'art. 12 o a...

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