IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
Vista la direttiva 91/495/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
La produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento deve rispondere ai requisiti igienico- sanitari di polizia sanitaria indicati nel presente regolamento e relativi allegati.