DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 312 - Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE numeri 83/90, 85/323, 85/325, 86/587 e 88/288 relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

Coming into Force19 Ottobre 1991
Published date04 Ottobre 1991
Enactment Date10 Settembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/10/04/091G0348/CONSOLIDATED/20071109
Official Gazette PublicationGU n.233 del 04-10-1991
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Viste le direttive n. 83/90/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, n. 85/323/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 88/288/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, che modificano la direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nonche' la direttiva n. 86/587/CEE del Consiglio del 18 novembre 1986, che modifica l'allegato I della citata direttiva n. 64/433/CEE;

Considerato che per l'attuazione delle predette direttive il Governo e' stato autorizzato a provvedere in via regolamentare, a norma del combinato disposto dell'art. 3 e dell'allegato C della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ritenuta l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, numero 86/587/CEE e n. 88/288/CEE;

Tenuto conto anche delle disposizioni contenute nell'art. 12 della direttiva n. 89/662/CEE;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante attuazione della direttiva n. 64/433/CEE;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina e dei solipedi domestici sono regolati dal presente regolamento.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Viste le direttive n. 83/90/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, n. 85/323/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 88/288/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, che modificano la direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nonche' la direttiva n. 86/587/CEE del Consiglio del 18 novembre 1986, che modifica l'allegato I della citata direttiva n. 64/433/CEE;

Considerato che per l'attuazione delle predette direttive il Governo e' stato autorizzato a provvedere in via regolamentare, a norma del combinato disposto dell'art. 3 e dell'allegato C della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ritenuta l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, numero 86/587/CEE e n. 88/288/CEE;

Tenuto conto anche delle disposizioni contenute nell'art. 12 della direttiva n. 89/662/CEE;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante attuazione della direttiva n. 64/433/CEE;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina e dei solipedi domestici sono regolati dal presente regolamento. 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D. Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 ha disposto (con l'art. 19, comma 7, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento cessa di avere efficacia il presente articolo 1.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Viste le direttive n. 83/90/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, n. 85/323/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 88/288/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, che modificano la direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nonche' la direttiva n. 86/587/CEE del Consiglio del 18 novembre 1986, che modifica l'allegato I della citata direttiva n. 64/433/CEE;

Considerato che per l'attuazione delle predette direttive il Governo e' stato autorizzato a provvedere in via regolamentare, a norma del combinato disposto dell'art. 3 e dell'allegato C della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ritenuta l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, numero 86/587/CEE e n. 88/288/CEE;

Tenuto conto anche delle disposizioni contenute nell'art. 12 della direttiva n. 89/662/CEE;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante attuazione della direttiva n. 64/433/CEE;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193

Art 2.
  1. Il presente regolamento non si applica alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo, alle carni contenute in piccoli pacchi spediti a privati, ne' alle carni che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti commerciali tra Stati membri per essere consumate dal personale e dai passeggeri.

Art 2.
  1. Il presente regolamento non si applica alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo, alle carni contenute in piccoli pacchi spediti a privati, ne' alle carni che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti commerciali tra Stati membri per essere consumate dal personale e dai passeggeri. 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D. Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 ha disposto (con l'art. 19, comma 7, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento cessa di avere efficacia il presente articolo 2.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193

Art 3.
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

  1. carni: tutte le parti, adatte al consumo alimentare umano, ottenute dagli animali domestici indicati all'art. 1;

  2. carni fresche: le carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento del freddo destinato ad assicurarne la conservazione;

  3. carni separate meccanicamente: quelle ottenute mediante separazione meccanica da ossa carnose, escluse le ossa della testa, delle estremita' degli arti al di sotto delle articolazioni carpeali e tarsali, nonche' le vertebre coccigee dei suini, destinate agli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;

  4. carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremita' degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle e inoltre, per i bovini, bufalini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento;

  5. frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera d), anche se in connessione naturale con la carcassa;

  6. visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

  7. veterinario ufficiale: il veterinario designato, tra i propri dipendenti, dal Ministero della sanita' o dalla regione o dalla unita' sanitaria locale, secondo le rispettive competenze;

  8. Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro della Comunita' economica europea;

  9. Paese destinatario: lo Stato membro della stessa Comunita' verso il quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro;

  10. mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinate al carico, nonche' le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;

  11. ...

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