DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 1994, n. 286 - Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed emissione sul mercato di carni fresche

Coming into Force29 Maggio 1994
End of Effective Date23 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/05/14/094G0317/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date18 Aprile 1994
Published date14 Maggio 1994
Official Gazette PublicationGU n.111 del 14-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 75
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva del Consiglio 91/497/CEE del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva del Consiglio 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche;

Vista la direttiva del Consiglio 91/498/CEE del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie, specifiche della Comunita' in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visti gli articoli 1, 2 e 19 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, concernente la delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine di delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Le carni fresche ottenute da animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison bison), suina, ovina, caprina, nonche' da solipedi domestici e destinate all'immissione sul mercato per il consumo umano devono essere prodotte nel rispetto delle condizioni sanitarie indicate nel presente decreto.

  2. Il presente decreto non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche effettuati negli esercizi per la vendita al minuto o in locali connessi a tali punti di vendita o connessi alla vendita su aree pubbliche ove tali operazioni siano compiute unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  1. carni: tutte le parti atte al consumo umano di animali domestici appartenenti alle specie bovina (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison bison), suina, ovina, caprina, nonche' di solipedi domestici;

  2. carni fresche: carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento per mezzo del freddo destinato ad assicurarne la conservazione;

  3. carni separate meccanicamente: carni separate meccanicamente da ossa carnose, escluse le ossa della testa, delle estremita' degli arti al di sotto delle articolazioni carpali e tarsali, nonche' le vertebre coccigee dei suini, destinate agli stabilimenti riconosciuti conformemente all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

  4. carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremita' degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento. Tuttavia, per i suini, l'asportazione dell'estremita' degli arti in corrispondenza del carpo, del tarso e della testa puo' non essere praticata qualora le carni siano destinate ad essere trattate conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

  5. frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera d), anche se in connessione naturale con la carcassa;

  6. visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

  7. veterinario ufficiale: veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento;

  8. Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite;

  9. Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro;

  10. mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinati al carico, nonche' le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;

  11. stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero riconosciuto, o un insieme che riunisca piu' stabilimenti di questo tipo;

  12. confezionamento: operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con esse;

  13. imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore, come pure questo stesso contenitore;

  14. macellazione speciale d'urgenza: macellazione ordinata da un veterinario ufficiale in seguito ad un incidente o allorche' l'animale soffra di gravi disturbi fisiologici e funzionali; la macellazione speciale d'urgenza e' effettuata in luogo diverso dal macello allorche' il veterinario ufficiale ritenga che il trasporto dell'animale sia impossibile o imporrebbe all'animale inutili sofferenze.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 3.

Prescrizioni per la macellazione, il sezionamento e il deposito delle carni

  1. La macellazione degli animali e la divisione delle carcasse in mezzene o in quarti e delle mezzene fino al numero massimo di tre pezzi e' consentita:

    1. negli impianti di macellazione che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e II, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;

    2. negli impianti di macellazione di capacita' limitata di cui all'art. 5.

  2. Il sezionamento delle carni in pezzature inferiori a quelle di cui al comma 1 e' consentito:

    1. negli impianti di sezionamento che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e III, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;

    2. negli impianti di sezionamento di capacita' limitata di cui all'art. 6.

  3. Il deposito e il magazzinaggio delle carni e' consentito:

    1. nei depositi frigoriferi che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e IV, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;

    2. nei depositi frigoriferi annessi ad impianti di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2, lettera a);

    3. nei depositi frigoriferi annessi a laboratori di lavorazione delle carni a condizione che le carni siano depositate in locali frigoriferi con percorsi separati rispetto ai prodotti a base di carne oppure siano confezionate o imballate.

  4. Possono essere destinate al mercato comunitario solo le carni prodotte e immagazzinate negli impianti di macellazione di cui al comma 1, lettera a), nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2, lettera a), e nei depositi frigoriferi di cui al comma 3; le carni prodotte negli impianti di macellazione di cui al comma 1, lettera b), e nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2, lettera b), possono essere commercializzate esclusivamente nel territorio nazionale con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 4.

Prescrizioni generali

  1. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti devono:

    1. essere ottenuti in un macello di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

    2. provenire da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto atto alla macellazione ai sensi del presente decreto;

    3. essere trattati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' dell'allegato I, capitoli V e VII;

    4. essere stati sottoposti, in conformita' dell'allegato I, capitolo VIII, all'ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale e non presentare alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopraggiunte poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purche' sia constatato, se necessario, per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendano le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

    5. avere il bollo sanitario in conformita' dell'allegato I, capitolo XI;

    6. essere accompagnati durante il trasporto:

      1) da un documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale, fermo restando che tale documento, oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo XI, punto 50, compresa, per le carni congelate, l'indicazione in chiaro del mese e dell'anno di congelamento...

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