DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 537 - Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne

Coming into Force26 Gennaio 1993
End of Effective Date23 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/11/093G0021/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date30 Dicembre 1992
Published date11 Gennaio 1993
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-1993 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanit«, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto fissa le condizioni sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano dopo aver subito un trattamento ovvero alla preparazione di altri prodotti alimentari;

  2. Il presente decreto non si applica:

  1. alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, ivi comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore;

  2. ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;

  3. agli stabilimenti e ai laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di posti destinati alla ristorazione collettiva;

  4. agli stabilimenti che utilizzano come ingredienti i prodotti di cui all'art. 2, lettera b), al fine della produzione di alimenti composti.

Art 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto fissa le condizioni sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano dopo aver subito un trattamento ovvero alla preparazione di altri prodotti alimentari;

  2. Il presente decreto non si applica:

  1. alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, ivi comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore;

  2. ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;

  3. agli stabilimenti e ai laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva;

  4. agli stabilimenti che utilizzano come ingredienti i prodotti di cui all'art. 2, lettera b), al fine della produzione di alimenti composti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.

D e f i n i z i o n i

  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

    1. prodotti a base di carne:

      1) i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca;

      2) piatti cucinati a base di carne: i prodotti a base di carne corrispondenti a preparazioni culinarie, cotte o precotte, confezionati e conservati mediante il freddo;

    2. altri prodotti di origine animale:

      1) gli estratti di carne;

      2) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;

      3) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi ed acqua;

      4) le gelatine;

      5) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato, il plasma sanguigno salato o essiccato;

      6) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati, essiccati e/o riscaldati;

    3. carni: le carni di cui:

      1) all'art. 1 del D.L. (recepimento direttiva 91/497);

      2) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio l998, n. 193;

      3) al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728;

      4) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo l992, n. 231;

      5) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo l992, n. 227;

      6) al regolamento (recepimento direttiva 91/495/CEE).

    4. materie prime: i prodotti di origine animale utilizzati come ingredienti per ottenere i prodotti di cui alle lettere a) e b);

    5. trattamento: il procedimento chimico o fisico, quale il riscaldamento, l'affumicatura, la salatura in superficie, la marinatura, la salatura in profondita' o l'essiccazione, destinato a prolungare la conservazione delle carni o dei prodotti di origine animale associati o meno ad altre derrate alimentari, oppure una combinazione di detti procedimenti;

    6. riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umido;

    7. salatura in superficie: l'utilizzazione di sali;

    8. salatura in profondita': la diffusione di sali nella massa del prodotto;

    9. stagionatura: trattamento delle carni crude salate, applicato in condizioni climatiche tali da provocare, nel corso di una riduzione lenta e graduale dell'umidita', l'evoluzione dei processi di fermentazione o enzimatici naturali comportanti nel tempo modifiche che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e ne garantiscono la conservazione e la salubrita' in condizioni normali a temperatura ambiente;

    10. essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidita';

    11. partita: il quantitativo di prodotto a base di carne scortato dallo stesso documento commerciale di accompagnamento o certificato sanitario;

    12. confezionamento: l'operazione destinata a realizzare la protezione dei prodotti di cui all'art. 1 comma 1 mediante un primo involucro o un primo contenitore posti a diretto contatto con il prodotto, nonche' il primo involucro o il primo contenitore stesso;

    13. imballaggio: l'operazione consistente nel porre uno o piu' prodotti di cui all'art. 1, comma 1, confezionati o meno, in un secondo contenitore nonche' il contenitore stesso;

    14. recipiente ermeticamente chiuso: il contenitore destinato a proteggere il contenuto contro l'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento mediante calore e impenetrabile all'aria;

    15. stabilimento: l'impianto in cui sono fabbricati i prodotti di cui alle lettere a) e b);

    16. centro di riconfezionamento: uno stabilimento o un magazzino dove si effettua il raggruppamento e/o il riconfezionamento di prodotti destinati ad essere commercializzati;

    17. commercializzazione: la detenzione o l'esposizione ai fini di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalita' di cessione eccettuata la vendita al minuto;

    18. autorita' competente: il Ministero della sanita' e i servizi veterinari delle UU.SS.LL.

  2. Non sono considerati prodotti a base di carne:

    1. le carni che sono state trattate soltanto con il freddo, le quali restano disciplinate dalle norme di cui alla lettera c);

    2. i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227.

Art 2.

D e f i n i z i o n i

  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

    1. prodotti a base di carne:

      1) i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca;

      2) piatti cucinati a base di carne: i prodotti a base di carne corrispondenti a preparazioni culinarie, cotte o precotte, confezionati e conservati mediante il freddo;

    2. altri prodotti di origine animale:

      1) gli estratti di carne;

      2) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;

      3) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi ed acqua;

      4) le gelatine;

      5) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato, il plasma sanguigno salato o essiccato;

      6) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati, essiccati e/o riscaldati;

      (( c) carni: le carni di cui:

      1) all'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

      2) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193;

      3) all'art. 2 del decreto del Presidente...

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