LEGGE 25 agosto 1991, n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi

Coming into Force18 Settembre 1991
Published date03 Settembre 1991
Enactment Date25 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/09/03/091G0328/CONSOLIDATED/20120830
Official Gazette PublicationGU n.206 del 03-09-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse

  1. La presente legge si applica alle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

  2. La presente legge si applica altresi' alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'.

  3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.

  4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.

  5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art 2.

Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio

  1. L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e' subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della societa', ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

  2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

    1. maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale;

    2. aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

    3. aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande.

  3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonche' coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualita' di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore.

  4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

    1. che sono stati dichiarati falliti;

    2. che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni;

    3. che hanno riportato una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

    4. che hanno riportato due o piu' condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

    5. che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

    6. che hanno riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

  5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59

Art 3.

Rilascio delle autorizzazioni

  1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando cio' non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

  2. L'autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, e' automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

  3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

  4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

  5. Il comune, in conformita' ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

  6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

    1. al domicilio del consumatore;

    2. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

    3. negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

    4. negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;

    5. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

    6. esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

    7. in scuole; in ospedali; in comunita' religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    8. nei mezzi di trasporto pubblico.

  7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Art 3.

Rilascio delle autorizzazioni

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

  4. ...

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