LEGGE 8 luglio 1949, n. 478 - Modificazioni al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla vendita e il consumo di bevande alcooliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo

Coming into Force23 Agosto 1949
Enactment Date08 Luglio 1949
Published date08 Agosto 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/08/08/049U0478/CONSOLIDATED/19910903
Official Gazette PublicationGU n.180 del 08-08-1949
Articoli

La Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche puo' superare i rapporti stabiliti dall'art. 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 OTTOBRE 1974, N. 524

Art 1.

LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

Nell'esercizio delle attribuzioni demandatele dall'articolo 98 del testo unico di pubblica sicurezza la Commissione provinciale puo' determinare, per le localita' di cui all'art. 1 distanze diverse da quelle fissate in linea generale per i Comuni di provincia, e puo' altresi' stabilire che, in caso di effettive esigenze turistiche, i limiti di distanza siano fissati soltanto con riferimento agli ospedali, alle chiese ed agli altri luoghi destinati al culto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 OTTOBRE 1974, N. 524

Art 2.

LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 3.

Nelle localita' di cui all'art. 1, il divieto stabilito dall'art. 97 del testo unico suddetto e' limitato ai giorni in cui hanno luogo comizi elettorali.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 OTTOBRE 1974, N. 524

Art 3.

LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 4.

Le licenze temporanee di cui al terzo comma dell'articolo 103 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza potranno comprendere anche la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione, e il numero di dette licenze potra' superare il limite stabilito dall'art. 95, osservate le cautele di cui all'art. 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello...

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