LEGGE 14 ottobre 1974, n. 524 - Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande

Coming into Force20 Novembre 1974
End of Effective Date17 Settembre 1991
Enactment Date14 Ottobre 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/11/05/074U0524/CONSOLIDATED/19910903
Published date05 Novembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.287 del 05-11-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonche' il terzo e il quarto comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresi' abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287

Art 2.

Per il rilascio di nuove licenze, anche stagionali, concernenti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione, i comuni, nel quadro dei principi generali fissati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e tenuto conto degli esercizi gia' in attivita', predispongono, mediante approvazione di appositi piani, il limite massimo in termini di superficie globale degli esercizi pubblici in cui si esplica tale attivita'.

Il piano puo' riferirsi a singole zone abitate e puo' limitarsi al solo centro abitato. Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi di cui al precedente comma, e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.

I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalita' di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa integrazione delle apposite commissioni previste dagli articoli 15 e 16 con non piu' di tre rappresentanti degli esercenti le attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non piu' di tre rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti tra i designati dalle organizzazioni nazionali di categoria piu' rappresentative.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per il rilascio delle licenze concernenti l'attivita' degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi agli alberghi, pensioni e locande o ai complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonche' alle mense aziendali ed agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, e per la vendita diretta, stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti.

Le stesse disposizioni non si applicano altresi' ai pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali.

Art 2.

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