LEGGE 11 giugno 1971, n. 426 - Disciplina del commercio

Coming into Force21 Luglio 1971
End of Effective Date23 Aprile 1999
Published date06 Luglio 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/07/06/071U0426/CONSOLIDATED/19980424
Enactment Date11 Giugno 1971
Official Gazette PublicationGU n.168 del 06-07-1971
CAPO I REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Istituzione del registro)

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.

Art 1.

(Istituzione del registro)

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto. ((Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

materiale elettrico;

colori e vernici, carte da parati;

ferramenta ed utensileria;

articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

articoli per riscaldamento;

strumenti scientifici e di misura;

macchine per ufficio;

auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

combustibili;

materiali per edilizia;

legnami.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punte di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

  1. avere accesso diretto da area pubblica o private qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;

  2. essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico)).

Art 2.

(Iscrizione nel registro)

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attivita' previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e provvisorio, nonche':

1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonche' tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attivita' previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso.

L'iscrizione ha validita' per tutto il territorio della Repubblica e puo' essere chiesta per piu' tipi di attivita' commerciali.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attivita' per la quale e' stata disposta, salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.

L'iscrizione nel registro per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Il registro specifichera' accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali e' stata presentata la domanda di cui all'articolo 4.

Art 3.

(Registro speciale per gli ambulanti)

Sono iscritti a una speciale sezione del registro coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per commercio in forma ambulante si intende l'attivita' di vendita esercitata a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche, nelle forme previste dal regolamento, direttamente dal commerciante con il solo aiuto di familiari e di non piu' di due dipendenti.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al primo comma del presente articolo i richiedenti, oltre a essere in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono avere compiuto la maggiore eta' e debbono superare la prova di alfabetismo prevista nell'articolo 12, secondo comma, del citato testo unico.

Art 3.

(Registro speciale per gli ambulanti)

Sono iscritti a una speciale sezione del registro coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante.

COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1976, N. 398.

COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1976, N. 398.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1991, N. 112

Art 4.

(Domanda di iscrizione)

Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle societa', debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le societa' hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

  1. aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge allo esercizio di attivita' commerciale;

  2. aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

  3. avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente e' rappresentante legale di societa', deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonche' di quelli richiesti dal successivo articolo 7.

Il registro e' tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni...

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